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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11160/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al Tribunale di Ragusa da una società cooperativa in liquidazione e da alcuni garanti nei confronti di una società di recupero crediti quale procuratrice di una banca, il giudice dell'opposizione aveva rimesso al Tribunale di Catania una domanda riconvenzionale di nullità assoluta delle fideiussioni poste a base del decreto, dedotta per contrasto con la disciplina antitrust della l. n. 287 del 1990. Il Tribunale di Catania, rilevando che per le controversie in materia antitrust e per quelle ex art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990 la competenza spetta in via inderogabile alla sezione specializzata in materia di impresa di Napoli, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio. Il tema centrale era quindi stabilire quale fosse la sezione specializzata competente per la domanda di nullità della fideiussione 'a valle' di un'intesa anticoncorrenziale, quando tale nullità venga fatta valere in via di azione o in via riconvenzionale.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa. Ha affermato che la domanda di nullità delle fideiussioni riproduttive dello schema ABI contrastante con l'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990 rientra nella competenza per materia delle sezioni specializzate d'impresa, poiché l'azione di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata. Inoltre, in base all'art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168 del 2003, per tali controversie è inderogabilmente competente la Sezione specializzata di Napoli, anche se la causa sarebbe altrimenti trattata presso un'altra sezione specializzata.

Norme richiamate

  • l. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)

    La nullità della fideiussione conforme allo schema ABI va valutata in relazione alla presenza di un'intesa anticoncorrenziale vietata; l'invalidità del contratto a valle presuppone l'accertamento della nullità dell'intesa a monte.

  • l. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2

    Le controversie ricomprese in questa disposizione, incluse quelle relative alla violazione della normativa antitrust, rientrano nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

  • d.lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 1, lettere c) e d)

    Individua le controversie attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa, comprendendo quelle antitrust richiamate nella decisione.

  • d.lgs. n. 168 del 2003, art. 4, comma 1-ter

    Per le controversie antitrust e per quelle di cui all'art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990 è inderogabilmente competente la Sezione specializzata di Napoli.

Massime di principio

  • Quando è dedotta la nullità di una fideiussione 'a valle' predisposta secondo uno schema uniforme contrastante con la normativa antitrust, la controversia appartiene alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa.
  • L'azione diretta a far valere la nullità del contratto a valle comporta necessariamente l'accertamento della nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte; perciò la causa ricade nel perimetro delle controversie antitrust.
  • Per le controversie antitrust rientranti nell'art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990, la competenza della Sezione specializzata di Napoli è inderogabile anche rispetto ad altre sezioni specializzate in materia di impresa.
  • Ai fini della competenza per materia nelle controversie antitrust, non è necessario verificare un autonomo interesse della parte a ottenere un accertamento con efficacia di giudicato in diverse liti, se la nullità è fatta valere in via di azione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneNullità
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

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