Cassazione Civile, Ordinanza n. 35016/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo relativo alla realizzazione di una traversa per sollevamento di lamiere, inserita in una gru commissionata da un terzo. La società ingiunta propose opposizione e, in via riconvenzionale, domandò il risarcimento dei danni per vari titoli, sostenendo anche l’esistenza di ritardi, incompletezza e non correttezza della documentazione progettuale e l’insussistenza di una valida accettazione dell’opera. Dopo l’esito sfavorevole nei giudizi di merito e un primo passaggio in Cassazione con rinvio, il giudice di rinvio ritenne sussistente l’accettazione tacita o presunta dell’opera ai sensi dell’art. 1665, terzo comma, c.c. e rigettò l’opposizione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1375, 1665, terzo comma, 1667 e 1668 c.c., oltre a nullità della sentenza per motivazione apparente/perplessa e violazione dei principi fissati dalla precedente sentenza rescindente; in sostanza ha contestato la ricostruzione fattuale operata dal giudice di rinvio, sostenendo che non vi fosse stata accettazione tacita dell’opera, che la verifica non fosse stata possibile per la mancata preventiva consegna completa della documentazione e che, comunque, sarebbero rimasti operanti i vizi coperti da garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente articolato come violazione di legge e nullità della sentenza, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza di rinvio fosse apparente, affermando che essa rientrava nel minimo costituzionale richiesto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese processuali e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1665 c.c.
La questione dell’accettazione tacita o presunta dell’opera era stata già oggetto di rinvio; il giudice di merito di rinvio ha ritenuto sussistente l’accettazione ai sensi della norma, ma la Cassazione non è entrata nel merito perché il ricorso era inammissibile.
art. 1375 c.c.
La ricorrente ne invocava la violazione sostenendo che il giudice di rinvio avesse erroneamente valorizzato una pretesa mancanza di buona fede nell’esecuzione del contratto; la Cassazione ha rilevato che la censura era in realtà diretta a una rivalutazione fattuale.
art. 1667 c.c.
Era invocato per sostenere la persistenza della garanzia per vizi non conosciuti o non conoscibili al momento della verifica; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per la sua inammissibilità.
art. 1668 c.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina della garanzia per vizi dell’opera; la Corte non ha effettuato una specifica interpretazione nel merito.
art. 360 c.p.c.
Il ricorso era formalmente incardinato su violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha osservato che, sotto tali etichette, la doglianza mirava in realtà a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, pur mascherato da violazione di legge o vizio di motivazione, mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- La deduzione di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata consente di individuare il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice, anche se la parte ne contesti la correttezza.
- Nel giudizio di rinvio, la censura deve confrontarsi con i limiti tracciati dalla sentenza rescindente; tuttavia, davanti alla Cassazione, resta preclusa ogni richiesta di sostituire la propria ricostruzione fattuale a quella accolta dal giudice di merito.
- In materia di accettazione dell’opera e garanzia per vizi, la verifica delle condizioni di operatività delle norme contrattuali e delle relative eccezioni resta un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- La mera mancata contestazione dell’esecuzione dell’opera o il pagamento di acconti non sono, di per sé, elementi idonei a fondare automaticamente un’accettazione tacita: occorre sempre una valutazione complessiva del quadro istruttorio.
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