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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19385/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/omessa tenuta delle scritture contabili). Il ricorrente deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 l.f. e art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p., sostenendo che la corte di merito avrebbe erroneamente ricavato il dolo (animus lucrandi e nocendi) dalla sola denuncia di furto delle scritture in epoca prossima al fallimento e dall'omessa tenuta delle scritture; secondo il ricorrente tali fatti potrebbero essere spiegati con negligenza/trascuratezza e non con la preordinazione a nuocere ai creditori, richiamando precedenti (es. pronuncia Sgaramella 26/06/2017) in tema di bancarotta patrimoniale che richiedono l'individuazione di indici di fraudolenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo 'fuori fuoco' perché il ricorrente contestava principi riferibili alla bancarotta patrimoniale mentre la fattispecie contestata e accertata era la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione/omissione. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito che, ricostruendo i fatti, hanno ritenuto sussistenti molteplici indizi di fraudolenza: denuncia di furto strumentale e contraddittoria (auto sotto fermo amministrativo, priva di assicurazione), tempistica degli eventi (messa in liquidazione, decreto ingiuntivo, costituzione di nuova società con stesso oggetto e sede), redditi e pignoramenti anomali, impossibilità del curatore di ricostruire attivo e passivo per assenza delle scritture; tali elementi, valutati nel loro insieme, hanno formato una congrua prova del dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori o a procurare profitto. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 216 l.f.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che il motivo invoca principi pertinenti alla bancarotta patrimoniale ma nel caso concreto la fattispecie accertata è la bancarotta documentale, distinta e regolata anch'essa dalla necessità del dolo specifico.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato a fini di delimitazione del motivo di ricorso (limiti di formularne la censura in Cassazione); la Corte lo menziona per precisare l'ambito del motivo dedotto.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti e con conclusioni scritte.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna alle spese processuali e per il versamento alla cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso determinata da profili di colpa nell'atto impugnatorio.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale la prova del reato richiede il dolo specifico: l'agente deve aver agito con la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori o di conseguire un profitto; la semplice omissione o tenuta irregolare delle scritture può integrare il reato solo se inserita in un contesto che dimostri tale finalità.
  • La valutazione del dolo è complessiva e si fonda su indici (elementi extrinseci): tempistica degli eventi rispetto a creditori e procedimenti esecutivi, comportamenti strumentali (es. denunce mendaci o contraddittorie), occulta costituzione di nuove imprese con medesimo oggetto/sede, impossibilità del curatore di ricostruire attivo e passivo, consistente debito erariale già preesistente. L'insieme coerente di tali indici può rivelare la preordinazione fraudolenta.
  • Contestare in Cassazione punti che riguardano fattispecie diverse da quella accertata (es. confondere bancarotta patrimoniale con documentale) espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità: le censure devono essere pertinenti all'imputazione effettivamente pronunciata.
  • Per la difesa è utile confrontarsi specificamente con gli indici valorizzati dai giudici di merito e proporre contestazioni circostanziate su ciascun elemento probatorio; la mera asserzione di negligenza non è sufficiente ove esista una pluralità di indici convergenti verso la fraudolenza.
  • Dal punto di vista pratico, la conservazione e la genuinità delle scritture contabili, la coerente collaborazione con il curatore e l'assenza di comportamenti elusivi sono fattori che riducono il rischio di essere ritenuti responsabili per bancarotta fraudolenta documentale.

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