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Sentenza

Sentenza n. 5136/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento: - della delibera del CSM del 27 luglio 2022 e della connessa graduatoria - pubblicate in data 30 settembre 2022, con cui è stata dichiarata “inammissibile” la domanda della ricorrente a ricoprire uno dei posti di giudice onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia, per il triennio 2023-2025; - di tutti gli atti a qualunque titolo anteriori, preordinati, connessi, coordinati e conseguenti alla suddetta determinazione;

Giustizia amministrativa202216249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM e graduatoria che hanno dichiarato inammissibile la domanda di partecipazione alla procedura per la nomina a giudice onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Brescia per il triennio 2023-2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la declaratoria di inammissibilità della propria domanda, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la ricevuta di inoltro telematico dimostrasse l’avvenuta presentazione della domanda e della relativa documentazione e che l’assenza del modulo di domanda tra gli allegati fosse riconducibile a un’anomalia del sistema informatico, imputabile all’Amministrazione, oppure che comunque l’invio degli altri documenti avesse consentito al CSM di esaminare la candidatura. Ha inoltre contestato la conformità della declaratoria alle prescrizioni della lex specialis.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Il bando prescriveva, a pena di inammissibilità, la compilazione dell’apposito modulo, la sua stampa, sottoscrizione autografa, scansione e trasmissione unitamente alla restante documentazione. Prevedeva inoltre che le domande redatte, presentate o spedite con modalità diverse da quelle stabilite non fossero ammesse e che l’omissione anche di una sola modalità determinasse l’inammissibilità. La ricevuta di inoltro non dimostrava l’avvenuta allegazione del modulo firmato e scansionato: il sistema assegnava il numero identificativo già al momento della registrazione del modulo, mentre la successiva allegazione del modulo sottoscritto costituiva un adempimento distinto. Anzi, la ricevuta, nell’elencare gli allegati, non indicava il modulo di domanda, corroborando la tesi della sua mancata trasmissione. La ricorrente non ha provato né l’anomalia del sistema né una condotta dell’Amministrazione volta a restringere la platea dei partecipanti. Il provvedimento era adeguatamente motivato, dando conto della mancata allegazione del modulo sottoscritto e della violazione delle prescrizioni del bando, funzionali ad assicurare la riferibilità soggettiva della domanda. Il TAR ha inoltre rilevato, senza tuttavia fondare su ciò la decisione, la dubbia persistenza dell’interesse a ricorrere per lo spirare del triennio di durata dell’incarico. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, del bando per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili

    Completata la fase di inserimento dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed ai documenti attestanti i requisiti ed i titoli posseduti, scansionarla in formato pdf ed effettuare l’upload del file.

    La disposizione imponeva una sequenza obbligatoria di adempimenti, comprendente la sottoscrizione autografa e l’upload del modulo di domanda insieme alla restante documentazione.

  • art. 4, comma 4, del bando per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili

    Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate.

    La sottoscrizione costituiva requisito necessario per considerare presentata la domanda.

  • art. 4, comma 5, del bando per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili

    Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalità diverse rispetto a quelle suindicate.

    La violazione delle modalità prescritte dal bando impediva l’ammissione alla selezione.

  • art. 4, comma 13, del bando per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili

    L’omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l’inammissibilità della domanda.

    L’omissione di uno degli adempimenti formali prescritti comportava l’inammissibilità della domanda.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis di una procedura selettiva prescrive, a pena di inammissibilità, la compilazione, stampa, sottoscrizione e trasmissione di uno specifico modulo, l’omissione dell’allegazione del modulo sottoscritto legittima l’esclusione o la declaratoria di inammissibilità della domanda.
  • La ricevuta telematica attestante la registrazione o l’inoltro di una candidatura non prova, di per sé, l’avvenuta allegazione di tutti i documenti richiesti dal bando, quando il sistema distingue tra registrazione della domanda e successivo caricamento dei relativi allegati.
  • In presenza di prescrizioni della lex specialis che sanzionano espressamente con l’inammissibilità l’omissione anche di una sola modalità di presentazione, l’Amministrazione deve applicare tale sanzione senza che la possibilità di esaminare gli altri documenti possa sanare l’omissione del modulo essenziale.
  • La contestazione di un’anomalia del sistema informatico o di una condotta amministrativa diretta a restringere indebitamente la platea dei partecipanti deve essere supportata da adeguata prova; in mancanza, non può superare l’accertamento documentale della mancata allegazione.
  • La motivazione dell’atto che dichiara inammissibile una candidatura è adeguata quando individua la mancata allegazione del modulo sottoscritto e richiama le disposizioni del bando che qualificano tale omissione come causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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