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Sentenza

Sentenza n. 1024/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 00324/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202503682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato le intimazioni di pagamento relative a debiti per quote latte, ritenendo nulla la notifica della cartella di pagamento presupposta alla società già cancellata dal registro delle imprese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi dei soci)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio riguardava quattro intimazioni di pagamento, notificate agli eredi di un ex socio della società di persone Cugini Bigaran s.s., per debiti relativi a quote latte. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo invalida la notifica della cartella di pagamento, effettuata nel 2015 presso la sede della società, già cancellata dal registro delle imprese nel 2011. AGEA ha appellato la sentenza deducendo, innanzitutto, l’erroneità della declaratoria di nullità della notifica e sostenendo che l’estinzione della società determina una successione dei soci nei rapporti attivi e passivi, sicché l’atto avrebbe potuto essere notificato presso la sede sociale a un socio o a un suo familiare, ai sensi dell’art. 139 c.p.c. Ha inoltre eccepito l’irricevibilità del ricorso di primo grado, proposto nel 2022 rispetto a una cartella notificata nel 2015, e ha chiesto l’ammissione di documenti prodotti in appello. Gli appellati hanno eccepito la tardività dell’appello, sostenendo l’applicabilità del termine abbreviato previsto dall’art. 119 c.p.a. AGEA ha anche riproposto la questione della validità della notifica effettuata presso la sede della società estinta e della conoscenza della cartella da parte degli interessati, desunta dalla richiesta di riunione con altro giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha escluso la tardività dell’appello, rilevando che le controversie in materia di quote latte non rientrano tra quelle soggette al rito abbreviato dell’art. 119 c.p.a.; il termine applicabile era quindi quello ordinario di sessanta giorni, rispettato da AGEA. Nel merito, il Collegio ha ritenuto invalida la notifica della cartella perché la cartella era stata emessa e notificata nei confronti della società già estinta, soggetto non più esistente e non più centro di imputazione di rapporti giuridici. L’estinzione della società produce un fenomeno successorio in capo ai soci, ma impone che gli atti di riscossione siano emessi e notificati ai soci, collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società, oppure individualmente presso la residenza di ciascuno. Non è invece sufficiente la notifica alla società estinta presso la sua ex sede, anche se l’atto sia stato ricevuto da un socio o da un suo familiare. Da tale vizio derivano sia la tempestività del ricorso di primo grado sia la nullità delle intimazioni di pagamento fondate sulla cartella non validamente notificata. Il Collegio non ha esaminato la prescrizione dei crediti, non essendo stata proposta dagli appellati un’impugnazione incidentale contro l’omessa pronuncia del TAR. Ha dichiarato inammissibile, perché irrilevante ai fini della decisione, la richiesta di ammissione dei documenti prodotti soltanto in appello, precisando che AGEA conserva la facoltà di reiterare la procedura, purché il credito non sia prescritto. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.

    Le controversie relative alle quote latte rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 119 c.p.a.

    Il rito abbreviato non si applica alle controversie in materia di quote latte, non essendo tale materia inclusa tra quelle previste dalla disposizione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta disponendo la definizione della causa nel merito nella sede propria.

  • art. 104 c.p.a.

    La richiesta di acquisizione dei documenti prodotti in appello è stata ritenuta inammissibile perché irrilevante ai fini della decisione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    È stato invocato da AGEA in relazione alle modalità di notificazione della cartella di pagamento, ma il giudice ha ritenuto comunque invalida la notifica indirizzata alla società già estinta.

  • art. 139 c.p.c.

    Le modalità ordinarie di notificazione presso la sede sociale non consentono di notificare validamente una cartella alla società già estinta; l’atto deve essere rivolto ai soci succeduti nella posizione della società.

  • art. 2290 c.c.

    È stato richiamato da AGEA in relazione alla responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali; tale successione non esclude però la necessità di indirizzare l’atto ai soci e non alla società estinta.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    Secondo la giurisprudenza richiamata, può trovare applicazione analogica per la notifica presso l’ultimo domicilio della società, purché l’atto sia diretto ai soci collettivamente e impersonalmente e non alla società estinta.

Massime di principio

  • L’estinzione di una società di persone a seguito della cancellazione dal registro delle imprese determina la successione dei soci nei rapporti giuridici facenti capo alla società, ma non consente di notificare gli atti di riscossione alla società ormai inesistente.
  • Una cartella di pagamento relativa a debiti di una società estinta deve essere emessa nei confronti dei soci, collettivamente e impersonalmente, con notifica presso l’ultimo domicilio della società, oppure nei confronti dei singoli soci, con notifica presso la residenza di ciascuno; è invalida la notifica effettuata alla società estinta presso la sua ex sede.
  • La ricezione materiale dell’atto da parte di un socio o di un suo familiare presso l’ex sede sociale non sana la notificazione, quando l’atto risulti formalmente indirizzato alla società estinta, poiché il destinatario dell’atto non è più esistente.
  • La nullità della notifica della cartella presupposta impedisce che la cartella produca effetti nei confronti dei destinatari delle successive intimazioni e rende invalide le intimazioni fondate su di essa; il ricorso contro tali intimazioni non decorre da una notificazione inidonea a far decorrere il termine di impugnazione.
  • Le controversie relative ai crediti per quote latte, qualificati come misure patrimoniali di riequilibrio del mercato e non come sanzioni, non sono soggette al rito abbreviato previsto dall’art. 119 c.p.a.; l’appello è quindi sottoposto al termine ordinario di sessanta giorni.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaGiurisdizione e ripartoAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàNullità del provvedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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