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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18845/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ali Mohsin propone quattro motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza nel riconoscimento del concorso nel reato, lamentando che non sia stato spiegato il contributo materiale o morale prestato; (2) censura sulla corretta applicazione dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 (lieve entità) rispetto al capo a), sostenendo che la valutazione ha impropriamente considerato elementi del capo b) e le cessioni anziché il solo dato ponderale; (3) con riferimento al capo b) censura il rifiuto della riqualificazione in termine di lieve entità nonostante modiche e ripetute cessioni in contesti rudimentali e limitato numero di acquirenti; (4) contestazione della misura di sicurezza dell'espulsione per mancata valutazione concreta della pericolosità. Malik Rab Nawaz propone un unico motivo: nullità/irregolarità della notifica dell'appello presso il domicilio eletto (erroneo numero civico) e, pertanto, illegittima notifica al difensore di fiducia, con conseguente vizio di forma e nullità del procedimento di appello.

La decisione

La Corte (di legittimità) ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In particolare: il primo motivo di Ali Mohsin è respinto perché la corte di merito ha motivatamente desunto il concorso dalle dichiarazioni dei numerosi acquirenti, dalla sinergia operativa dei due imputati e dal rinvenimento di utenze riconducibili al Mohsin presso il domicilio del Malik; i motivi relativi all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 sono stati considerati omogenei e infondati: i giudici di merito hanno correttamente valutato in modo unitario la continuazione e hanno tenuto conto non solo del dato ponderale ma anche delle modalità, della quantità complessiva e della struttura delle condotte, escludendo la lieve entità; il motivo sull'espulsione è ritenuto inammissibile perché la misura è coerente con la stabile dedizione allo spaccio e la valutazione della pericolosità è adeguatamente sorretta dagli elementi di fatto e dai parametri dell'art. 133 cod. pen.; il motivo di Malik relativo alla notifica è inammissibile: anche prescindendo dall'accertamento dell'impossibilità di notifica al domicilio eletto, la notifica al difensore è qualificabile ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis e, non essendo stata tempestivamente eccepita in appello, la nullità è stata sanata; conclusione: ricorsi inammissibili, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b), c), e))

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta che i vizî di motivazione denunziati erano infondati o inammissibili alla luce della congrua motivazione della corte di merito

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73 comma 5

    La valutazione della "lieve entità" richiede un giudizio unitario che considera non solo il peso ponderale ma anche mezzi, modalità, circostanze e la continuità tra più condotte; in presenza di pluralità di cessioni organizzate e quantitativi complessivamente rilevanti la lieve entità può essere esclusa

  • art. 86 DPR 309/1990

    Norma richiamata in tema di misure di sicurezza per reati in materia di stupefacenti; prima di applicare l'espulsione deve accertarsi la pericolosità concreta del condannato

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per valutare la pericolosità e per la determinazione della sanzione; la Corte indica che il giudizio di pericolosità per l'espulsione può fondarsi anche su elementi desumibili dalla motivazione relativa alla responsabilità e alla pena

  • art. 161 cod. proc. pen. (comma IV) e art. 157 cod. proc. pen. (comma 8-bis)

    Regole sulla notifica degli atti processuali: la notifica al difensore di fiducia può essere legittima quando il domicilio eletto sia impraticabile; la notifica ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis dà luogo a una nullità di regime intermedio che si estingue se non tempestivamente eccepita (art. 182 comma 2 c.p.p.)

  • art. 182 cod. proc. pen. (comma 2)

    Termine di decadenza per proporre eccezioni di nullità relative a notifiche: la mancata tempestiva eccezione in sede di appello comporta la sanatoria della nullità di notifica di regime intermedio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che ordina la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il riconoscimento del concorso può fondarsi su un giudizio logico e indiziario complessivo: dichiarazioni di più acquirenti, sinergia operativa tra imputati e ritrovamenti (utenze, strumenti) nei domicili collettivamente utilizzati possono giustificare il concorso anche se non è documentato un contributo materiale isolato
  • La valutazione della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 non è atomistica: va compiuta considerando il complesso delle condotte (continuazione), i mezzi e le modalità di spaccio, la quantità complessiva e l'organizzazione; modiche cessioni ripetute e strutturate possono escludere la lieve entità
  • Prima di disporre l'espulsione per reati di stupefacenti il giudice deve accertare la pericolosità concreta dell'imputato secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; tale valutazione può essere ricavata implicitamente dalle considerazioni adottate in ordine alla responsabilità e alla pena
  • La notifica della citazione a giudizio al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis determina una nullità di regime intermedio: se non è eccepita tempestivamente (art. 182 c.p.p.) la nullità si considera sanata e la procedura regolare
  • I motivi di cassazione che attaccano la motivazione di merito devono evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà apprezzabili in sede di legittimità: una motivazione estesa e coerente della corte di merito rende spesso i motivi inammissibili o infondati
  • La presentazione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare l'onere delle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) se non si dimostra la non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità

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