Cassazione Penale, Sentenza n. 18845/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ali Mohsin propone quattro motivi: (1) vizio di motivazione e insufficienza nel riconoscimento del concorso nel reato, lamentando che non sia stato spiegato il contributo materiale o morale prestato; (2) censura sulla corretta applicazione dell'art. 73 comma 5 DPR 309/90 (lieve entità) rispetto al capo a), sostenendo che la valutazione ha impropriamente considerato elementi del capo b) e le cessioni anziché il solo dato ponderale; (3) con riferimento al capo b) censura il rifiuto della riqualificazione in termine di lieve entità nonostante modiche e ripetute cessioni in contesti rudimentali e limitato numero di acquirenti; (4) contestazione della misura di sicurezza dell'espulsione per mancata valutazione concreta della pericolosità. Malik Rab Nawaz propone un unico motivo: nullità/irregolarità della notifica dell'appello presso il domicilio eletto (erroneo numero civico) e, pertanto, illegittima notifica al difensore di fiducia, con conseguente vizio di forma e nullità del procedimento di appello.
La decisione
La Corte (di legittimità) ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. In particolare: il primo motivo di Ali Mohsin è respinto perché la corte di merito ha motivatamente desunto il concorso dalle dichiarazioni dei numerosi acquirenti, dalla sinergia operativa dei due imputati e dal rinvenimento di utenze riconducibili al Mohsin presso il domicilio del Malik; i motivi relativi all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 sono stati considerati omogenei e infondati: i giudici di merito hanno correttamente valutato in modo unitario la continuazione e hanno tenuto conto non solo del dato ponderale ma anche delle modalità, della quantità complessiva e della struttura delle condotte, escludendo la lieve entità; il motivo sull'espulsione è ritenuto inammissibile perché la misura è coerente con la stabile dedizione allo spaccio e la valutazione della pericolosità è adeguatamente sorretta dagli elementi di fatto e dai parametri dell'art. 133 cod. pen.; il motivo di Malik relativo alla notifica è inammissibile: anche prescindendo dall'accertamento dell'impossibilità di notifica al domicilio eletto, la notifica al difensore è qualificabile ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis e, non essendo stata tempestivamente eccepita in appello, la nullità è stata sanata; conclusione: ricorsi inammissibili, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b), c), e))
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta che i vizî di motivazione denunziati erano infondati o inammissibili alla luce della congrua motivazione della corte di merito
DPR 9 ottobre 1990, n. 309 art. 73 comma 5
La valutazione della "lieve entità" richiede un giudizio unitario che considera non solo il peso ponderale ma anche mezzi, modalità, circostanze e la continuità tra più condotte; in presenza di pluralità di cessioni organizzate e quantitativi complessivamente rilevanti la lieve entità può essere esclusa
art. 86 DPR 309/1990
Norma richiamata in tema di misure di sicurezza per reati in materia di stupefacenti; prima di applicare l'espulsione deve accertarsi la pericolosità concreta del condannato
art. 133 cod. pen.
Parametri per valutare la pericolosità e per la determinazione della sanzione; la Corte indica che il giudizio di pericolosità per l'espulsione può fondarsi anche su elementi desumibili dalla motivazione relativa alla responsabilità e alla pena
art. 161 cod. proc. pen. (comma IV) e art. 157 cod. proc. pen. (comma 8-bis)
Regole sulla notifica degli atti processuali: la notifica al difensore di fiducia può essere legittima quando il domicilio eletto sia impraticabile; la notifica ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis dà luogo a una nullità di regime intermedio che si estingue se non tempestivamente eccepita (art. 182 comma 2 c.p.p.)
art. 182 cod. proc. pen. (comma 2)
Termine di decadenza per proporre eccezioni di nullità relative a notifiche: la mancata tempestiva eccezione in sede di appello comporta la sanatoria della nullità di notifica di regime intermedio
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che ordina la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il riconoscimento del concorso può fondarsi su un giudizio logico e indiziario complessivo: dichiarazioni di più acquirenti, sinergia operativa tra imputati e ritrovamenti (utenze, strumenti) nei domicili collettivamente utilizzati possono giustificare il concorso anche se non è documentato un contributo materiale isolato
- La valutazione della lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 non è atomistica: va compiuta considerando il complesso delle condotte (continuazione), i mezzi e le modalità di spaccio, la quantità complessiva e l'organizzazione; modiche cessioni ripetute e strutturate possono escludere la lieve entità
- Prima di disporre l'espulsione per reati di stupefacenti il giudice deve accertare la pericolosità concreta dell'imputato secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; tale valutazione può essere ricavata implicitamente dalle considerazioni adottate in ordine alla responsabilità e alla pena
- La notifica della citazione a giudizio al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 comma 8-bis determina una nullità di regime intermedio: se non è eccepita tempestivamente (art. 182 c.p.p.) la nullità si considera sanata e la procedura regolare
- I motivi di cassazione che attaccano la motivazione di merito devono evidenziare profili di illogicità o contraddittorietà apprezzabili in sede di legittimità: una motivazione estesa e coerente della corte di merito rende spesso i motivi inammissibili o infondati
- La presentazione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare l'onere delle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) se non si dimostra la non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità
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