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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16440/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma del diniego della sospensione condizionale della pena, lamentando: 1) l'erronea applicazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. relativi alla sospensione condizionale; 2) l'erronea valutazione della Corte di appello circa l'inammissibilità dei motivi aggiunti (contestando l'applicabilità dell'art. 627 c.p.p.); 3) la violazione degli artt. 597 e 627 c.p.p. per presunta reformatio in peius e per mancata possibilità di difesa rispetto a valutazioni sulla personalità e prognosi di recidiva. La difesa sosteneva inoltre che il ricorrente avesse cambiato vita (lavoro stabile e astensione da droghe), elementi idonei a una prognosi favorevole e alla concessione o alla reiterazione del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'esclusione dei motivi aggiunti, poiché nel giudizio di rinvio l'oggetto è limitato alla parte annullata e non è consentito integrare l'impugnazione (richiamando artt. 624, co.1 e 627 c.p.p.). Quanto al merito della sospensione condizionale, la Corte d'appello ha motivato coerentemente il diniego fondandosi sulla persistenza di condotte analoghe e su precedenti condanne (15/01/2016 e 30/05/2016), che configurano una prognosi negativa sulla personalità e non consentono di ritenere affidabile l'astensione futura da reati. Va inoltre precisato che il richiamo alla revoca di un precedente beneficio in una sentenza passata in giudicato è stato considerato estraneo alla ratio decidendi e mero monito per l'Ufficio di Procura in sede esecutiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che incrimina la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è il reato per cui l'imputato è stato condannato.

  • art. 17 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato come norma che disciplina autorizzazioni per la detenzione/uso di sostanze; nel caso si è ritenuto che l'attività fosse senza autorizzazione.

  • art. 75 d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento alle ipotesi di esclusione della punibilità/privilegio previste dal decreto; il fatto non rientrava in tali ipotesi.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha valutato che non sussistessero i presupposti per concederla per la persistente pericolosità del ricorrente.

  • art. 168 cod. pen.

    Regola sulle ipotesi di revoca della sospensione condizionale; la Corte ha richiamato il principio che la revoca implica un giudizio concreto sull'indole e gravità del reato, ma ha osservato che il richiamo a precedenti revoche è stato meramente informativo e non il fondamento del dispositivo.

  • art. 624, comma 1, c.p.p.

    Indica i limiti dell'oggetto del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto che in sede di rinvio non sia possibile presentare nuovi motivi aggiunti.

  • art. 627 c.p.p.

    Dispositivo che delimita l'oggetto del giudizio di rinvio e le possibilità di integrazione dell'impugnazione; usato per giustificare l'inammissibilità dei motivi aggiunti.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme di procedimento impugnatorio; la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse al riguardo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186

    Richiamata in tema di responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto assente colpa tale da escludere ulteriori sanzioni oltre quelle disposte dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In un giudizio di rinvio la trattazione è limitata alla parte della sentenza annullata: non è possibile introdurre nuovi motivi aggiunti o integrare l'impugnazione oltre l'oggetto del rinvio (art. 624 e 627 c.p.p.).
  • La concessione della sospensione condizionale della pena richiede una prognosi favorevole sulla personalità e sul rischio di recidiva; precedenti condanne per reati analoghi possono giustificare una prognosi negativa e il diniego del beneficio.
  • La Corte non può operare una reformatio in peius senza che l'imputato abbia potuto difendersi; se però il peggioramento della posizione è basato su elementi già rilevati e pertinenti al capo di rinvio, il diniego può essere legittimo se adeguatamente motivato.
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e motivati: mere asserzioni generiche o non comprovate non sono idonee a fondare la concessione di benefici o a modificare la decisione impugnata.
  • La menzione di provvedimenti o condanne precedenti può essere utilizzata per valutare la personalità e la pericolosità sociale dell'imputato; la citazione di precedenti in altra sede può essere considerata informativa se non è il fondamento diretto del dispositivo.

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