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Sentenza

Sentenza del 22/02/2019 n. 5296 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava la debenza della TIA applicata alle superfici del proprio stabilimento industriale, sostenendo che nelle aree produttive venissero generati rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani per quantità, smaltiti autonomamente. Chiedeva quindi l'esclusione, o comunque la riduzione, della parte variabile della tariffa e la disapplicazione di alcune previsioni del regolamento comunale. Contestava inoltre l'applicazione dell'IVA sulla TIA. La società gerente, con ricorso incidentale, sosteneva invece la legittimità dell'IVA.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso principale della contribuente e rigettato quello incidentale della società gerente. Ha ritenuto che la Commissione regionale non avesse verificato se i rifiuti prodotti nelle aree di lavorazione fossero effettivamente non assimilabili ai rifiuti urbani, alla luce dei modelli MUD e della deliberazione comunale applicabile. Tale verifica era decisiva ai fini della debenza della parte variabile della TIA e doveva essere svolta anche senza una specifica istanza di esenzione. La Corte ha invece confermato che la parte fissa della tariffa è dovuta dagli occupanti di immobili situati in zone servite, anche se il servizio non viene concretamente utilizzato, perché destinata a coprire i costi essenziali del servizio. Ha inoltre ritenuto infondata la richiesta di disapplicazione del regolamento nella parte relativa alla ripartizione dell'80% dei costi sulle utenze non domestiche, non essendo stato indicato uno specifico parametro legislativo violato. Infine, ha confermato che la TIA, avendo natura tributaria, non è soggetta a IVA. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

    La disposizione fonda la TIA sull'occupazione o conduzione di immobili situati in aree servite. La tariffa comprende una parte fissa, dovuta per i costi essenziali del servizio, e una parte variabile, collegata alla quantità di rifiuti e al servizio effettivamente fornito. I rifiuti speciali non assimilabili agli urbani restano esclusi dall'ambito della TIA, in particolare dalla parte variabile, senza necessità di una specifica istanza.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    La regola già elaborata in materia di TARSU, relativa all'esclusione dei rifiuti speciali non assimilabili, è stata ritenuta applicabile anche alla TIA, considerata una variante della precedente tassa sui rifiuti.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

    È richiamato con riferimento ai criteri di determinazione della tariffa e alle categorie di utenze. Tuttavia, la richiesta di disapplicazione del regolamento comunale non è stata accolta perché la contribuente non ha individuato uno specifico contrasto con una norma legislativa.

  • Regolamento TIA del Comune di Capannori, artt. 22 e 23

    Le disposizioni comunali riguardano la possibilità di ottenere riduzioni della quota variabile in caso di recupero autonomo di rifiuti assimilati. Non possono però subordinare l'esclusione dei rifiuti speciali non assimilabili a un'istanza, poiché tali rifiuti sono estranei al presupposto della tariffa.

  • Deliberazione del Consiglio comunale di Capannori n. 27 del 20 aprile 2004, art. 17

    La deliberazione costituisce il parametro locale per verificare se i rifiuti prodotti dalla contribuente rientrino o meno nei limiti quantitativi di assimilabilità ai rifiuti urbani.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Le norme sull'IVA non si applicano alla TIA quando questa ha natura tributaria e non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi.

  • Art. 111, comma 2, Costituzione

    Il principio della ragionevole durata del processo consente al giudice di risolvere direttamente una questione di diritto già matura, evitando un rinvio inutile, anche quando sia stata rilevata un'omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Per le utenze non domestiche, la produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani può escludere la parte variabile della tariffa, purché la non assimilabilità sia provata secondo i criteri qualitativi o quantitativi previsti dalla normativa applicabile.
  • La prova può essere fornita mediante documentazione ambientale, come i modelli MUD, formulari e attestazioni di conferimento o smaltimento; il giudice deve esaminarla concretamente.
  • Non è normalmente necessaria una specifica istanza amministrativa per ottenere l'esclusione relativa a rifiuti che non rientrano oggettivamente nel presupposto della tariffa. L'istanza può invece essere necessaria per ottenere riduzioni riferite a rifiuti assimilati recuperati autonomamente.
  • La parte fissa della tariffa può restare dovuta anche quando il contribuente smaltisce autonomamente i propri rifiuti, perché finanzia i costi generali ed essenziali del servizio predisposto dal Comune.
  • La contestazione di un regolamento comunale richiede l'indicazione precisa della norma legislativa o del principio superiore che si assume violato; una censura generica sulla ripartizione dei costi non è sufficiente.
  • La TIA di natura tributaria non è soggetta a IVA, poiché l'IVA colpisce il corrispettivo di una cessione o prestazione e non il pagamento di un'imposta.

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