Cassazione Penale, Sentenza n. 289/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che in parte aveva riformato la sentenza di primo grado, denunciando plurimi vizi: carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; travisamento della prova; utilizzo e valutazione delle intercettazioni e di dichiarazioni confidenziali (es. Serranò); errata qualificazione e applicazione delle aggravanti di tipo mafioso (art. 416-bis e art. 7 L.203/1991) e dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p.; contestazioni sulla databilità degli episodi estorsivi; vizi nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; censure procedurali (notifica, ammissibilità dell'appello del P.M., richiesta di rinnovazione istruttoria nel rito abbreviato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati come infondati, generici o non consentiti; ha respinto le doglianze di merito ritenendo che la Corte di appello avesse fornito motivazione logica e analitica e che, in presenza di una "doppia conforme", la revisione in Cassazione non possa sostituirsi alla valutazione di merito. Sono state altresì respinte le censure procedurali (es. mancata notifica) ritenute infondate. In sintesi: confermata la sentenza di appello e respinte le impugnazioni.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) c) d) e)
criterio di ammissibilità dei motivi in cassazione: molte censure sono state ricondotte a una rivalutazione del merito, esclusa in sede di legittimità; usata per respingere motivi generici o di fatto
art. 416-bis cod. pen.
commi quarto e sesto (richiamati nella censura sulla dosimetria)
applicata e interpretata per valutare l'uso del "metodo mafioso" e la capacità intimidatoria della cosca; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante quando la condotta evoca e sfrutta l'appartenenza mafiosa per creare assoggettamento
art. 7 L. 203/1991
aggravante richiamata per l'utilizzo del metodo mafioso; la Corte ha richiesto elementi concreti di finalità di agevolazione mafiosa e ha ritenuto che nel caso la motivazione li dimostrasse
art. 629 cod. pen.
delitto di estorsione e sue modalità: le censure che contestavano la ricostruzione degli elementi costitutivi (violenza, profitto, costrizione) sono state ritenute questioni di merito non sindacabili in Cassazione
art. 628 cod. pen.
comma terzo, n. 1 e n. 3 (richiami nel testo)
circostanze aggravanti richiamate; la Corte ha esaminato la loro sussistenza nella motivazione di appello e l'ha ritenuta congrua
art. 56 cod. pen.
tema della desistenza/recupero: la Corte ha ribadito che la desistenza nei delitti di danno a forma libera opera solo in fase di tentativo incompiuto; qui, avendo gli atti prodotto l'effetto intimidatorio, l'ipotesi è stata esclusa
art. 192 cod. proc. pen.
regole sulla valutazione delle prove e sugli indizi (gravi, precisi e concordanti); le doglianze sulla valutazione delle intercettazioni sono state considerate censure di merito non ammissibili in Cassazione salvo manifesta illogicità
art. 203 cod. proc. pen.
comma 1 e 1-bis (disciplina informatori/confidenti)
la Corte ha distinto informatori/confidenti da dichiaranti le cui generalità risultano dagli atti: quando le generalità sono rese note e le dichiarazioni confluiscono in atti di p.g., queste risultano utilizzabili; pertanto le dichiarazioni di Serranò sono state ritenute utilizzabili
art. 603 cod. proc. pen.
riguarda la rinnovazione istruttoria in appello (specialmente nel rito abbreviato); la Corte ha confermato che nel giudizio d'appello su rito abbreviato l'ammissione di prove sopravvenute è rimessa al giudice e subordinata all'assoluta necessità
art. 62-bis cod. pen.
circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego quando la gravità e le modalità del fatto non consentono il riconoscimento; la valutazione è discrezionale del giudice di merito
art. 132 e 133 cod. pen.
principi di determinazione della pena: la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria, sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o arbitrio
art. 318 cod. pen.
corruzione tra privato e pubblico ufficiale: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, dopo riforme, non è necessario indicare atti specifici se emerge il mercimonio del munus pubblico
art. 323-bis e art. 131-bis cod. pen.
tenuità del fatto: la possibile applicazione è valutata dal giudice di merito; la Cassazione ha ritenuto che, alla luce del quadro probatorio e della gravità, la tenuità non era applicabile
art. 548 e art. 544 cod. proc. pen.
art. 548 comma 2; art. 544 comma 3 (richiamati)
norme sulla notificazione e deposito della motivazione: la censura per mancata notifica oltre termine è stata rigettata dopo verifica della regolare notifica
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti o la valutazione delle fonti probatorie se la motivazione del giudice di merito è logica e priva di aporie: molti motivi fondati su diversa lettura delle prove sono inammissibili
- In presenza di una "doppia conforme" (GUP e Corte d'appello) il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato: il ricorso deve dimostrare errori di diritto o travisamento palese e incontestabile della prova
- Le intercettazioni e i linguaggi criptici sono materia di merito: la loro interpretazione spetta al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento inequivocabile
- Le dichiarazioni raccolte in atti di polizia giudiziaria sono utilizzabili se l'informatore non è rimasto anonimo e le generalità sono rese note negli atti; la norma sugli 'informatori/confidenti' non impedisce l'utilizzabilità in tali casi
- La desistenza (art. 56) non è applicabile se gli atti realizzati hanno comunque concretizzato il meccanismo causale capace di produrre l'evento: può operare solo in fase di tentativo incompiuto o come recesso attivo concreto
- Nel giudizio di appello avverso rito abbreviato la richiesta di acquisizione di prove sopravvenute è soggetta al criterio dell'assoluta necessità e all'apprezzamento discrezionale del giudice; non esiste un diritto automatico alla rinnovazione
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti restano ambito di discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi logici o arbitrari
- Per far valere in Cassazione il vizio di "travisamento della prova" occorre indicare con precisione la difformità palese e incontestabile tra il dato probatorio e la motivazione che ne è stata tratta; mere alternative interpretative non sono sufficienti
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