Cassazione Civile, Ordinanza n. 00609/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, con cui erano stati recuperati maggiori redditi da lavoro autonomo e maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA, oltre accessori e sanzioni, a seguito di un questionario per l'esibizione della documentazione contabile. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con rideterminazione dei compensi e del volume d'affari. In appello l'Ufficio ha ottenuto la riforma della decisione e il rigetto dell'appello incidentale del contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio, sostenendo che l'accertamento fosse invalido per mancato confronto preventivo e per l'asserita necessità del contraddittorio anche ai fini IVA; 2) violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'avviso e sulla delega del funzionario, assumendo che l'atto dovesse essere firmato da soggetto con requisiti ulteriori, che la delega fosse irregolare e dovesse essere allegata; 3) violazione dell'art. 2704 c.c. e extrapetizione, poiché la CTR aveva ritenuto inidonea la documentazione prodotta dal contribuente per mancanza di data certa, nonostante tale eccezione non fosse stata specificamente sollevata dall'Ufficio in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in caso di accertamento cd. "a tavolino", non opera il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per i tributi non armonizzati, mentre per l'IVA il contribuente non aveva indicato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere in sede amministrativa; ha inoltre osservato che, non essendovi stato accesso nei locali dell'impresa, non era necessario il PVC. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per novità della censura relativa alla necessità di due diverse sottoscrizioni, e comunque infondato perché l'avviso può essere sottoscritto da funzionario di terza area, anche su delega del dirigente, senza necessità della qualifica dirigenziale né dell'allegazione della delega all'atto, potendo la delega essere provata in giudizio. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la mancanza di data certa non attiene alla validità del documento ma alla sua opponibilità ai terzi, sicché è questione rilevabile anche d'ufficio come eccezione in senso lato, previa contestazione alla parte; nel caso concreto, la CTR aveva correttamente escluso l'idoneità probatoria della documentazione priva di data certa. La ricorrente è stata anche condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di legge dedotte nel ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato nelle doglianze sul vizio motivazionale, ma la Corte ribadisce che il difetto di motivazione è configurabile solo in caso di assoluta assenza del percorso logico.
art. 7, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale non operano negli accertamenti a tavolino per tributi non armonizzati.
art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Invocato dal ricorrente sul contraddittorio, ma la Corte ritiene non decisivo il richiamo nel caso concreto.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Si applica ai controlli svolti presso la sede del contribuente; non ai controlli svolti presso l'Amministrazione sulla base di dati già acquisiti.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto da funzionario competente; non è richiesta la qualifica dirigenziale, essendo sufficiente la delega del dirigente a un funzionario di terza area.
artt. 2 e 7, comma 2, L. n. 212/2000
Richiamati dal ricorrente per contestare la validità formale dell'atto, ma la Corte esclude la fondatezza delle censure sulla delega e sulla sottoscrizione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova sulla pattuizione di compensi inferiori e sulla documentazione prodotta dal contribuente.
art. 2704 c.c.
La data certa riguarda l'efficacia e l'opponibilità del documento ai terzi, non la sua validità; la sua mancanza è un fatto impeditivo rilevabile anche d'ufficio come eccezione in senso lato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Negli accertamenti cd. "a tavolino" il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati, l'invalidità dell'atto per omesso contraddittorio richiede che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e che siano non pretestuose.
- Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente opera quando il controllo sia svolto presso la sede del contribuente; se l'attività istruttoria si svolge presso l'Amministrazione sulla base di documenti già acquisiti, il termine non è dovuto.
- L'avviso di accertamento è validamente sottoscritto da un funzionario di terza area delegato dal dirigente dell'ufficio; non è necessaria la qualifica dirigenziale del sottoscrittore né l'allegazione della delega all'atto, potendo la delega essere provata in giudizio.
- La mancanza di data certa di una scrittura privata non incide sulla validità del documento, ma sulla sua opponibilità ai terzi e quindi sulla sua efficacia probatoria nel processo; tale questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice come eccezione in senso lato, previa contestazione alla parte.
- Le censure di legittimità non possono introdurre questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, e il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'assenza radicale del percorso argomentativo.
- Quando il contribuente intenda contrastare una ripresa fiscale mediante documenti privati, deve fornire prova idonea e opponibile all'Erario della pattuizione o circostanza allegata; documenti privi di data certa possono essere considerati non sufficienti a dimostrare fatti opposti alla pretesa erariale.
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