Cassazione Civile, Ordinanza n. 20319/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con cui erano stati contestati maggiori redditi di capitale non dichiarati. La CTR aveva ritenuto nullo l'atto perché emesso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. In cassazione l'Amministrazione ha dedotto violazione di legge, sostenendo che tale termine non si applica agli accertamenti cd. "a tavolino" in assenza di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, e che nella specie si trattava appunto di un accertamento standardizzato e non di verifica presso i locali. Il contribuente ha resistito eccependo inammissibilità per difetto di autosufficienza e, nel merito, infondatezza.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia, ha accolto il motivo e ha cassato la sentenza della CTR. Ha affermato che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 opera solo in caso di processo verbale di constatazione redatto all'esito di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; non si applica agli accertamenti cd. a tavolino, salvo il diverso profilo dei tributi armonizzati. Poiché nella specie si trattava di IRPEF, tributo non armonizzato, e non era contestato che un contraddittorio con l'Ufficio vi fosse stato, la nullità dichiarata dalla CTR è stata ritenuta erronea. Il giudizio è stato rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione per l'esame del merito e per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento
il termine opera solo a seguito di accessi, ispezioni o verifiche con rilascio del processo verbale di constatazione; la sua violazione determina invalidità dell'atto solo in quel perimetro, mentre non si applica agli accertamenti a tavolino per tributi non armonizzati
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato per affermare la chiarezza espositiva e l'ammissibilità del ricorso per cassazione
art. 2697 c.c.
richiamato indirettamente nel passaggio sulle Sezioni Unite in tema di contraddittorio endoprocedimentale e onere del contribuente di indicare in concreto le difese pregiudicate nei tributi armonizzati
Massime di principio
- Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente per l'emanazione dell'avviso di accertamento presuppone, di regola, un PVC formatosi all'esito di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non costituisce una regola generale per ogni accertamento fiscale.
- Negli accertamenti cd. a tavolino, in assenza di verifica presso i locali, la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio preventivo non può essere affermata sulla sola base dell'anticipazione dell'avviso, quando si tratti di tributi non armonizzati.
- Per i tributi armonizzati, la tutela del contraddittorio endoprocedimentale richiede che il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, così da superare una contestazione meramente astratta o pretestuosa.
- La prova dell'esistenza di specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare l'emissione anticipata dell'atto grava sull'Ufficio solo nel perimetro di applicazione del termine dilatorio effettivamente operante.
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