Corte di giustizia, Sentenza C-688/22
Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 29 February 2024. — Methanol Holdings (Trinidad) Ltd v European Commission. — Appeal – Dumping – Implementing Regulation (EU) 2019/1688 – Imports of mixtures of urea and ammonium nitrate originating in Russia, Trinidad and Tobago and the United States of America – Definitive anti-dumping duty – Regulation (EU) 2016/1036 – Definitive collection of the provisional duties – Hierarchy between the calculation methods – Calculation of the undercutting margin. — Case C-688/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto l’appello di Methanol Holdings (Trinidad) Ltd contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il regolamento antidumping definitivo sulle importazioni di UAN. Ha ritenuto corretto l’uso, da parte della Commissione, della costruzione del prezzo all’esportazione per il calcolo della sottoquotazione e dell’underselling, nonché l’impostazione del livello commerciale di confronto. Ha inoltre confermato che gli argomenti sull’incidenza dell’errore su price depression e price suppression erano nuovi e quindi inammissibili.
Appello in materia di dazi antidumping su miscele di urea e nitrato d’ammonio: legittimità della costruzione del prezzo all’importazione ai fini del calcolo del sottoquotazione e dell’underselling, e ammissibilità di argomenti nuovi in appello.
La questione giuridica
Se, ai fini del calcolo del margine di sottoquotazione e del margine di underselling nell’ambito di un procedimento antidumping, la Commissione possa applicare in via analogica l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per costruire il prezzo all’esportazione, e quindi comparare prezzi al medesimo livello commerciale; inoltre, se sia ammissibile introdurre solo in replica un argomento sull’incidenza dell’errore nella determinazione del prezzo sulle conclusioni di price depression e price suppression.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che, nel valutare la sottoquotazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può, in mancanza di un prezzo all’importazione affidabile per il rapporto tra esportatore e soggetto collegato nell’Unione, costruire il prezzo all’esportazione applicando per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, purché la comparazione avvenga al medesimo livello commerciale e sia idonea a garantire un confronto obiettivo; nel caso di specie, il ricorso a tale metodo non integra errore di diritto. Ha inoltre confermato l’inammissibilità, davanti al Tribunale e in appello, di argomenti nuovi relativi a price depression e price suppression proposti solo nella replica, quando non costituiscano mera estensione di un motivo già dedotto nell’atto introduttivo.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) 2018/825
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 140 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
- Implementing Regulation (EU) 2019/1688
- Implementing Regulation (EU) 2019/576
- Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994
Dazi antidumping su miscele di urea e nitrato d’ammonio: costruzione del prezzo e livello commerciale
La pronuncia riguarda un appello proposto da Methanol Holdings (Trinidad) Ltd avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688, relativo ai dazi antidumping definitivi sulle importazioni di miscele di urea e nitrato d’ammonio (UAN) originarie, tra gli altri, di Trinidad e Tobago. La Corte esamina soprattutto la legittimità della metodologia utilizzata dalla Commissione per il calcolo dei margini di sottoquotazione e di underselling, nonché l’ammissibilità di alcuni argomenti sollevati solo in replica.
Fatti e procedimento
La Commissione aveva avviato l’inchiesta antidumping nel 2018 a seguito di un reclamo presentato da Fertilizers Europe per conto di produttori dell’Unione. Dopo l’adozione di un dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/576, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688, imponendo un dazio definitivo, tra cui quello di EUR 22,24 per tonnellata sulle importazioni di UAN prodotte da MHTL.
MHTL aveva impugnato il regolamento davanti al Tribunale, sostenendo che la Commissione avesse violato l’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 5-8, del regolamento di base e il principio di parità di trattamento, applicando in via analogica l’articolo 2, paragrafo 9, per determinare il prezzo da usare nel calcolo della sottoquotazione e dell’underselling. Il Tribunale aveva respinto il ricorso, pur rilevando che una delle tre metodologie di calcolo della sottoquotazione presentava un vizio, ritenendo tuttavia che le altre due fossero corrette e sufficienti a sorreggere le conclusioni della Commissione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, sulla possibilità di imporre dazi antidumping su prodotti oggetto di dumping che causano pregiudizio;
- l’articolo 2, paragrafi 8, 9 e la parte C relativa al confronto, in tema di determinazione del prezzo all’esportazione e di comparazione equa;
- l’articolo 3, paragrafi 1-8, sulla determinazione del pregiudizio, la sottoquotazione dei prezzi e la valutazione causale;
- l’articolo 9, paragrafo 4, sul dazio antidumping definitivo;
- l’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, relativo ai motivi nuovi;
- le norme sulle spese di giudizio della Corte di giustizia (articoli 138, 140 e 184 del regolamento di procedura).
Primo motivo di appello: costruzione del prezzo e "livello commerciale"
MHTL sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente interpretato il concetto di “livello commerciale”, ritenendo che esso dipendesse dal tipo di soggetto venditore anziché dal tipo di cliente acquirente. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe potuto applicare per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, solo quando le vendite del produttore esportatore collegato nell’Unione avvenivano a un livello commerciale più a valle rispetto a quello delle vendite dell’industria dell’Unione; nel caso concreto, invece, le vendite sarebbero avvenute allo stesso livello commerciale.
La Corte respinge tale impostazione. Richiamando la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Commissione c. Hansol Paper, afferma che:
- la valutazione della sottoquotazione è una questione economicamente complessa e il regolamento di base non stabilisce una metodologia specifica;
- la Commissione dispone quindi di un ampio margine di discrezionalità, purché il metodo sia coerente con il quadro normativo e non produca un risultato manifestamente errato;
- il confronto deve essere effettuato al medesimo livello commerciale per assicurare un esame obiettivo dell’effetto delle importazioni sui prezzi;
- nel caso di importazioni vendute tramite società collegate nell’Unione, il prezzo all’importazione può non essere affidabile e, in tale situazione, è legittimo costruirlo per analogia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9.
La Corte precisa che, per le importazioni oggetto di dumping, il confronto ai fini della sottoquotazione deve essere fatto, in linea di principio, al livello del confine dell’Unione, cioè al livello della prima immissione in libera pratica. Conseguentemente, il prezzo di rivendita a un primo cliente indipendente non coincide con il prezzo all’importazione, ma è un prezzo di rivendita successivo. Su questa base, la Corte considera corrette le due ulteriori metodologie di calcolo confermate dal Tribunale: una in cui la Commissione ha detratto SG&A e profitto delle società collegate sia per l’industria dell’Unione sia per gli esportatori, e un’altra in cui ha confrontato il prezzo dell’industria dell’Unione per vendite dirette con il prezzo all’esportazione costruito.
Underselling e confronto dei prezzi
Quanto al margine di underselling, la Corte conferma che la comparazione era corretta perché il calcolo era basato sul costo di produzione dei produttori dell’Unione e non includeva ulteriori costi di commercializzazione. Di conseguenza, il confronto con il prezzo costruito dell’esportatore avveniva al medesimo livello commerciale.
La Corte osserva inoltre che MHTL non aveva dimostrato l’esistenza di differenze di prezzo in funzione della tipologia di cliente finale. La Commissione aveva inoltre rilevato, nel considerando 132 del regolamento impugnato, che i clienti dei produttori dell’Unione acquistavano l’UAN alla rinfusa e in grandi quantitativi, circostanza non contestata dinanzi al Tribunale.
Secondo motivo di appello: motivi nuovi e inammissibilità
Con il secondo motivo, MHTL contestava la dichiarazione di inammissibilità, da parte del Tribunale, degli argomenti relativi all’incidenza dell’errore sul prezzo di esportazione sulle conclusioni della Commissione in materia di price depression e price suppression. La Corte rileva che nel ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale la ricorrente si era limitata a menzionare i termini “depression” e “suppression” nel contesto della citazione delle disposizioni normative, senza sviluppare un motivo specifico sulla metodologia di analisi di tali fenomeni.
Alla luce dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Corte conferma che si trattava di un motivo nuovo, non basato su elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento, e non di una mera amplificazione di un motivo già dedotto. La circostanza che i termini compaiano nel testo del ricorso come parte di citazioni normative non basta a trasformarli in un motivo autonomo già introdotto.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’appello. Condanna MHTL a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione. Achema AB, Grupa Azoty S.A. e Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., intervenuti nel grado di primo, restano tenuti a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Ai fini del calcolo del margine di sottoquotazione nell’ambito di un’inchiesta antidumping, la Commissione può costruire per analogia il prezzo all’esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 quando il prezzo di importazione non è affidabile a causa dei rapporti tra esportatore e soggetti collegati nell’Unione, purché il confronto sia effettuato al medesimo livello commerciale e consenta una valutazione obiettiva e non manifestamente errata degli effetti dei dumped imports sui prezzi dell’industria dell’Unione. Sono inoltre inammissibili, nel giudizio dinanzi al Tribunale e in appello, gli argomenti introdotti per la prima volta in replica se non costituiscono lo sviluppo di un motivo già dedotto nell’atto introduttivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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