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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8444/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che, dopo aver riqualificato il fatto in furto semplice (art. 624 c.p.), ha rideterminato la pena. Si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver verificato la presenza in atti di un valido atto di querela: in atti è presente soltanto una denuncia (non datata) su carta intestata "Enel Distribuzione", inviata via PEC e sottoscritta digitalmente senza indicazione dei poteri di rappresentanza e senza manifesta volontà punitiva della presunta persona offesa (Enel Servizio Elettrico S.p.A.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte territoriale si è limitata ad affermare l'esistenza di un "tempestivo atto di querela" senza verificarne contenuto e validità. Dagli atti emerge invece che il procedimento era originato da una denuncia ex art. 331 c.p.p. e che la società che ha denunciato (Enel Distribuzione) non coincideva con la presunta persona offesa (Enel Servizio Elettrico S.p.A.), la quale non aveva presentato querela. Perciò è stata accertata la mancanza di una valida querela e la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità del reato. Decisione pronunciata il 16/12/2021 (estensore Il Presidente Francesco Ma Ciampi).

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    L'articolo disciplina il reato di furto semplice, che nella sentenza di appello è stato considerato la fattispecie applicabile; la Corte di Cassazione ha però ritenuto necessario verificare, una volta operata la riqualificazione, la regolarità dell'atto di querela quando la perseguibilità del fatto dipenda dalla querela.

  • art. 331 cod. proc. pen.

    L'articolo riguarda la denuncia di notizia di reato. La Corte ha precisato che la denuncia ex art. 331 c.p.p. non equivale alla querela: la presenza in atti di una denuncia non supplisce all'assenza di una querela della persona offesa quando quest'ultima sia necessaria, e pertanto non legittima l'azione penale.

Massime di principio

  • Denuncia e querela sono strumenti diversi: la denuncia ex art. 331 c.p.p. non sostituisce la querela quando la legge richiede espressamente questa ultima per la procedibilità.
  • Se il giudice di merito riqualifica il fatto in una fattispecie per la quale la perseguibilità dipende da querela, deve verificare in modo espresso e motivato l'esistenza e la validità dell'atto di querela.
  • Una comunicazione inviata via PEC e sottoscritta digitalmente da una società su carta intestata richiede chiara indicazione dei poteri di rappresentanza e una manifestazione esplicita della volontà punitiva della persona offesa, altrimenti può essere considerata insufficiente come querela.
  • La mancanza di una valida querela, quando necessaria, determina l'improcedibilità del reato e l'annullamento senza rinvio della sentenza penale.
  • In casi con parti sociali (società diverse denunciante e presunta persona offesa), occorre accertare quale soggetto abbia la qualità di persona offesa e abbia effettivamente presentato la querela.

Testo integrale

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