Cassazione Penale, Sentenza n. 7112/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento del 2/12/2020 con due motivi: 1) presunta falsa applicazione degli artt. 444 e 129 c.p.p. per mancata motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione (richiamando l'art. 240 c.p.) per l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali (confisca) - in particolare la confisca dei telefoni cellulari - senza adeguata motivazione e pur non essendo obbligatoria né risultando che i telefoni siano stati utilizzati per commettere il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile (censura meramente motivazionale e limiti di ammissibilità post legge n.103/2017); il secondo motivo è stato accolto per carenza assoluta di motivazione riguardo alla confisca dei telefoni cellulari. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione concernente la confisca dei telefoni cellulari con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo giudizio (in diversa composizione), mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto. (Decisione resa il 27/01/2022 dalla Sezione con relatore il Cons. Maura Nardin).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che la motivazione del giudice che esclude cause di proscioglimento è sindacabile in cassazione solo se dalla sentenza appare evidente l'esistenza di tali cause.
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede cause di non punibilità; il ricorrente lamentava mancanza di valutazione da parte del giudice. La Corte ha ritenuto che dalla sentenza impugnata non emerga alcun elemento che dimostri la sussistenza delle ipotesi di proscioglimento.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che punisce la detenzione e il traffico di stupefacenti: reato contestato per detenzione di complessivi 7.962,3 g lordi di cocaina (5469,3 g principio attivo), quantificata in n. 36.462 dosi.
art. 240 cod. pen.
Citato dal ricorrente in relazione alla confisca e alle misure di sicurezza patrimoniali; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione della norma ma sottolinea che la confisca facoltativa richiede motivazione che dimostri il nesso tra i beni e il reato (prodotto/profitto o mezzo/destino del reato).
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Stabilisce il regime speciale di impugnazione per le sentenze sul patteggiamento quando la misura (es. misure di sicurezza) sia parte dell'accordo: in tali casi è ammessa una motivazione sintetica se la misura è "interna" al patto.
art. 606 cod. proc. pen.
Regola l'impugnazione ordinaria contro la sentenza di merito; secondo la giurisprudenza citata, se la misura è applicata "esterna" all'accordo, l'impugnazione segue il regime ordinario e la motivazione del giudice deve essere piena e specifica.
Sentenza Sezioni Unite 26/09/2019 n. 21368 (Savin)
Giurisprudenza di riferimento che distingue due regimi: quando la misura è interna all'accordo è ammessa motivazione sintetica; quando è esterna all'accordo il giudice deve motivare compiutamente e la cassazione può annullare la sola statuizione relativa alla misura.
Massime di principio
- Se la confisca o altra misura patrimoniale è stata concordata dalle parti come parte integrante del patteggiamento (misura "interna"), il giudice può utilizzare una motivazione sintetica e l'accertamento sarà meno sindacabile in Cassazione entro i limiti dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- Se la misura patrimoniale è disposta dal giudice al di fuori dell'accordo (misura "esterna"), il giudice ha l'onere di motivare compiutamente il nesso tra i beni e il reato (prodotto/profitto o uso/destinazione al reato); l'assenza di tale motivazione comporta annullamento limitato alla statuizione stessa e rinvio per nuovo giudizio.
- La semplice attestazione che un bene è stato "utilizzato" per la consumazione del reato non basta a fondare la confisca facoltativa: occorre spiegare in quali termini il bene sia servito o destinato al reato o costituisca prodotto/profitto dello stesso.
- I motivi di impugnazione contro sentenze di patteggiamento sono soggetti a limiti di ammissibilità introdotti dalla legge n.103/2017; censure meramente motivazionali che non evidenziano elementi di illegittimità formale o di palese contraddizione possono risultare inammissibili.
- In caso di annullamento limitato a una singola statuizione (es. confisca), il resto della sentenza con pattuito viene generalmente mantenuto se non coinvolto dal vizio; il giudice di rinvio deve provvedere nuovamente sulla misura con motivazione adeguata.
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