Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7112/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento del 2/12/2020 con due motivi: 1) presunta falsa applicazione degli artt. 444 e 129 c.p.p. per mancata motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione (richiamando l'art. 240 c.p.) per l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali (confisca) - in particolare la confisca dei telefoni cellulari - senza adeguata motivazione e pur non essendo obbligatoria né risultando che i telefoni siano stati utilizzati per commettere il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile (censura meramente motivazionale e limiti di ammissibilità post legge n.103/2017); il secondo motivo è stato accolto per carenza assoluta di motivazione riguardo alla confisca dei telefoni cellulari. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione concernente la confisca dei telefoni cellulari con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo giudizio (in diversa composizione), mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto. (Decisione resa il 27/01/2022 dalla Sezione con relatore il Cons. Maura Nardin).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che la motivazione del giudice che esclude cause di proscioglimento è sindacabile in cassazione solo se dalla sentenza appare evidente l'esistenza di tali cause.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di non punibilità; il ricorrente lamentava mancanza di valutazione da parte del giudice. La Corte ha ritenuto che dalla sentenza impugnata non emerga alcun elemento che dimostri la sussistenza delle ipotesi di proscioglimento.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che punisce la detenzione e il traffico di stupefacenti: reato contestato per detenzione di complessivi 7.962,3 g lordi di cocaina (5469,3 g principio attivo), quantificata in n. 36.462 dosi.

  • art. 240 cod. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla confisca e alle misure di sicurezza patrimoniali; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione della norma ma sottolinea che la confisca facoltativa richiede motivazione che dimostri il nesso tra i beni e il reato (prodotto/profitto o mezzo/destino del reato).

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce il regime speciale di impugnazione per le sentenze sul patteggiamento quando la misura (es. misure di sicurezza) sia parte dell'accordo: in tali casi è ammessa una motivazione sintetica se la misura è "interna" al patto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola l'impugnazione ordinaria contro la sentenza di merito; secondo la giurisprudenza citata, se la misura è applicata "esterna" all'accordo, l'impugnazione segue il regime ordinario e la motivazione del giudice deve essere piena e specifica.

  • Sentenza Sezioni Unite 26/09/2019 n. 21368 (Savin)

    Giurisprudenza di riferimento che distingue due regimi: quando la misura è interna all'accordo è ammessa motivazione sintetica; quando è esterna all'accordo il giudice deve motivare compiutamente e la cassazione può annullare la sola statuizione relativa alla misura.

Massime di principio

  • Se la confisca o altra misura patrimoniale è stata concordata dalle parti come parte integrante del patteggiamento (misura "interna"), il giudice può utilizzare una motivazione sintetica e l'accertamento sarà meno sindacabile in Cassazione entro i limiti dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
  • Se la misura patrimoniale è disposta dal giudice al di fuori dell'accordo (misura "esterna"), il giudice ha l'onere di motivare compiutamente il nesso tra i beni e il reato (prodotto/profitto o uso/destinazione al reato); l'assenza di tale motivazione comporta annullamento limitato alla statuizione stessa e rinvio per nuovo giudizio.
  • La semplice attestazione che un bene è stato "utilizzato" per la consumazione del reato non basta a fondare la confisca facoltativa: occorre spiegare in quali termini il bene sia servito o destinato al reato o costituisca prodotto/profitto dello stesso.
  • I motivi di impugnazione contro sentenze di patteggiamento sono soggetti a limiti di ammissibilità introdotti dalla legge n.103/2017; censure meramente motivazionali che non evidenziano elementi di illegittimità formale o di palese contraddizione possono risultare inammissibili.
  • In caso di annullamento limitato a una singola statuizione (es. confisca), il resto della sentenza con pattuito viene generalmente mantenuto se non coinvolto dal vizio; il giudice di rinvio deve provvedere nuovamente sulla misura con motivazione adeguata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.