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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01429/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non modifica la condanna pronunciata in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che l'aveva condannata per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità penale; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3) mancata esclusione della recidiva contestata; 4) eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le censure erano già state adeguatamente confutate dalla Corte territoriale con motivazione logica, coerente e puntuale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice oggetto della condanna in appello, richiamata dalla Corte solo per individuare il titolo di reato contestato

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamo implicito alla disciplina degli stupefacenti, in relazione alla fattispecie di lieve entità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e specificamente confutate dal giudice di merito con motivazione coerente, logica e puntuale.
  • La censura sulla responsabilità penale non è ammissibile se non si confronta in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a una mera reiterazione delle doglianze già disattese.
  • Le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche, sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio devono misurarsi con la motivazione della decisione di merito: in mancanza di specifiche critiche alle rationes decidendi, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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