Circolare numero 74 del 21-04-2017
Negli ultimi anni si è consolidato un orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali – con particolare riferimento al reddito della casa di abitazione – che ha ribaltato i precedenti criteri utilizzati finora anche dall’Istituto. A far data dal 1° gennaio 2017, si dispone pertanto l’esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce il nuovo orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il reddito dell’abitazione principale non va considerato nel computo dei redditi rilevanti per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità. Vengono quindi aggiornate le istruzioni operative per le sedi, con adeguamento delle procedure informatiche e indicazioni sulla decorrenza dal 1° gennaio 2017. Sono inoltre disciplinati il riconoscimento degli arretrati e l’annullamento degli indebiti eventualmente generati in applicazione del precedente criterio.
Esclusione del reddito della casa di abitazione dal calcolo per invalidità civile, cecità e sordità
Esclusione del reddito della casa di abitazione dal calcolo delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità
La circolare aggiorna le istruzioni applicative in materia di requisiti reddituali per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità, recependo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. In base a tale indirizzo, il reddito della casa di abitazione non deve essere considerato nel computo dei redditi rilevanti ai fini della concessione delle prestazioni, con effetti anche sulla gestione delle domande e delle prestazioni già in essere.
Quadro normativo e orientamento della Cassazione
La premessa richiama l’art. 14 septies, commi 4 e 5, del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33, secondo cui i redditi rilevanti per le prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità sono quelli calcolati agli effetti IRPEF, con esclusione dei redditi esenti. In passato l’Istituto considerava rilevante anche il reddito della casa di abitazione, in quanto assoggettato a IRPEF, salvo deduzione al 100%, sulla base di alcune pronunce giurisprudenziali e del messaggio n. 31976 del 21 settembre 2005.
Negli anni successivi, tuttavia, la Corte di Cassazione ha maturato un orientamento opposto, fondato sul combinato disposto dell’art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dell’art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153. La Suprema Corte ha ritenuto che il reddito della casa di abitazione debba essere escluso dal reddito utile ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità. La circolare prende atto di tale consolidamento giurisprudenziale e fornisce le relative istruzioni operative.
Impatto sulle prestazioni e sulle sedi
In applicazione del nuovo indirizzo, il reddito della casa di abitazione deve essere escluso dal calcolo dei redditi ai fini del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. La medesima esclusione opera anche con riferimento alla maggiorazione sociale prevista dall’art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, in coerenza con quanto già richiamato dalla Circolare n. 61/2001, paragrafo 3.2.
La circolare precisa inoltre che, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, l’Istituto ha proceduto all’adeguamento delle procedure informatiche di calcolo. Di conseguenza, non assume più rilievo il reddito dichiarato nel campo GP2KE, codice 18, relativo al reddito della casa di abitazione.
Decorrenza dell’applicazione e gestione degli arretrati
L’esclusione del reddito della casa di abitazione opera con decorrenza 1° gennaio 2017. Tale criterio si applica sia in sede di prima liquidazione sia in sede di ricostituzione di prestazioni già riconosciute. Gli eventuali arretrati devono essere riconosciuti soltanto a partire da questa data.
Se, applicando il nuovo criterio di calcolo, la decorrenza della prestazione dovesse risultare anteriore al 1° gennaio 2017, non possono essere liquidati arretrati per il periodo precedente a tale data. Viceversa, qualora il precedente criterio abbia già determinato indebiti per periodi di competenza successivi al 1° gennaio 2017, gli stessi devono essere annullati in autotutela.
Chiusura operativa
La circolare conclude chiarendo che ogni disposizione incompatibile con quanto stabilito deve considerarsi superata.
Punti principali
Nuovo orientamento giurisprudenziale
La Corte di Cassazione, a partire dal 2012 e con successivo consolidamento, ha stabilito che il reddito della casa di abitazione non è rilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità. Il nuovo indirizzo si fonda sul combinato disposto dell’art. 12 della legge n. 118/1971 e dell’art. 26 della legge n. 153/1969, richiamato per la pensione sociale, per la quale la norma esclude dal reddito gli assegni familiari e il reddito dell’abitazione principale.
Conseguenze operative per le sedi
In applicazione di tale orientamento, il reddito della casa di abitazione deve essere escluso dal computo dei redditi rilevanti per le prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. La stessa esclusione vale ai fini della maggiorazione sociale di cui all’art. 70, comma 6, della legge n. 388/2000. Le procedure informatiche sono state adeguate, rendendo ininfluente il reddito dichiarato nel campo GP2KE, codice 18 (reddito casa di abitazione).
Decorrenza e gestione degli indebiti
L’esclusione del reddito della casa di abitazione si applica dal 1° gennaio 2017 sia per le prime liquidazioni sia per le ricostituzioni di prestazioni già in essere. Gli arretrati possono essere riconosciuti solo a decorrere da tale data; se, applicando il nuovo criterio, la decorrenza della prestazione risulta anteriore al 1° gennaio 2017, non devono essere corrisposti arretrati precedenti. Qualora il precedente metodo abbia generato indebiti per periodi successivi al 1° gennaio 2017, questi devono essere annullati in autotutela.
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