Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1475/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del capo della sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 1249/2025, relativo alla condanna alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione della sentenza n. 1249/2025, divenuta definitiva, con la quale era stata condannata alla rifusione di 1.000 euro per spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge. Ha chiesto l’ordine di pagamento, comprensivo del rimborso del contributo unificato di 300 euro, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, il pagamento degli interessi e della rivalutazione dalla data del passaggio in giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché le spese del giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita con una memoria di mera forma e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti precisati in motivazione. Il TAR ha accertato che il capo della sentenza relativo alle spese di lite non era stato eseguito e ha ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, pagando la somma liquidata a titolo di spese, comprensiva del rimborso del contributo unificato, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha riconosciuto gli interessi legali sulle somme dovute, in assenza di prova di un maggior danno, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfo, precisando che tali interessi sono dovuti anche se il titolo non li ha espressamente liquidati. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su richiesta della ricorrente e con ulteriori 60 giorni per provvedere. Il commissario non percepirà compensi. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo già ampiamente satisfattivo il riconoscimento degli interessi legali per il ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 600 euro, oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    La sentenza di ottemperanza

    La pronuncia è resa nell’ambito del giudizio di ottemperanza e può imporre all’amministrazione le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente di chiedere, nel giudizio di ottemperanza, gli interessi maturati sulle somme dovute in esecuzione del giudicato; il TAR ha riconosciuto gli interessi legali dal passaggio in giudicato fino al soddisfo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora quale misura coercitiva; nel caso concreto non è stata applicata perché il riconoscimento degli interessi legali è stato ritenuto adeguatamente satisfattivo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il contributo unificato segue ex lege la soccombenza e deve essere rimborsato anche se il titolo giudiziario non lo menziona espressamente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata corresponsione delle somme liquidate da una sentenza a titolo di spese di lite integra inottemperanza al giudicato e legittima l’ordine all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il rimborso del contributo unificato segue ex lege la soccombenza e deve essere ricompreso nell’adempimento della condanna alle spese, anche quando non sia espressamente indicato nella sentenza ottemperanda.
  • Sugli importi liquidati nei titoli giudiziari a titolo di spese legali maturano interessi legali dal passaggio in giudicato del provvedimento fino all’effettivo soddisfo, salvo che il creditore dimostri un maggior danno.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta del creditore.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo alle circostanze concrete, il riconoscimento degli interessi legali per il ritardo assicuri una tutela già ampiamente satisfattiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.