Sentenza n. 3638/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento di annullamento del precedente decreto di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2022 di annullamento d’ufficio del precedente decreto del 29 marzo 2016 di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’errata applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, sostenendo che il Ministero non avesse chiarito in che modo la sua specifica pratica fosse stata viziata da una carenza assoluta di istruttoria né quali requisiti fossero mancati. Ha contestato, in sostanza, la riconducibilità della propria concessione alla vicenda penale relativa alla manipolazione di numerose pratiche di cittadinanza, nonché la legittimità dell’esercizio dell’autotutela a distanza di tempo.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di annullamento, rilevando che la pratica del ricorrente, identificata dal codice K10/358351, risultava espressamente inclusa negli elenchi delle pratiche alterate richiamati negli atti penali, sia tra le pratiche manipolate mediante il sistema informatico ministeriale sia tra quelle trattate mediante l’uso abusivo delle credenziali dirigenziali. Tali risultanze dimostrano un grave e insanabile difetto di istruttoria del procedimento concessorio, riconducibile all’intervento illecito di una funzionaria infedele. È stata ritenuta irrilevante l’eventuale estraneità personale del ricorrente ai reati e l’eventuale possesso dei requisiti sostanziali per la cittadinanza, poiché la concessione era stata comunque formata attraverso un procedimento radicalmente alterato e al di fuori delle competenze funzionali previste. Secondo il Collegio, la procedura non poteva essere sanata e l’amministrazione doveva azzerarla, lasciando salva la possibilità di presentare una nuova istanza. L’interesse pubblico alla legalità, imparzialità, trasparenza e credibilità dell’azione amministrativa, anche ai sensi dell’art. 97 Cost., prevale sull’interesse del privato e non sussiste un legittimo affidamento tutelabile quando lo status sia stato conseguito nell’ambito di un’operazione illecita. Il potere di autotutela, in tale specifica materia e a fronte della radicale illegittimità derivante da una condotta criminosa, non è stato ritenuto soggetto a un rigido limite temporale preclusivo. Le spese sono state compensate in ragione della natura e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione è richiamata quale base normativa della richiesta di concessione della cittadinanza; il TAR esclude che essa possa fondare la conservazione di una concessione formata attraverso un procedimento radicalmente alterato e criminoso.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento dà atto della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela e della possibilità per l’interessato di presentare elementi utili.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il TAR ritiene che, nella fattispecie caratterizzata dalla radicale illegittimità della concessione della cittadinanza e dalla rilevanza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità, il potere di autotutela non sia assoggettato a un rigido limite temporale preclusivo.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento, insieme alle esigenze di legalità, trasparenza e credibilità dell’azione amministrativa, impongono la rimozione di una concessione formata mediante una procedura criminosa.
artt. 110, 48 e 479 c.p.
Le imputazioni penali richiamate attestano la manipolazione del sistema informatico ministeriale e la formazione di attestazioni false concernenti il reddito necessario per la cittadinanza; il TAR valorizza tali risultanze come prova del grave difetto di istruttoria della pratica.
artt. 81, comma 2, 615-ter, commi 1, 2, n. 1, e 3, e 615-quater c.p.
Le imputazioni riguardano l’accesso abusivo al sistema informatico ministeriale mediante credenziali altrui e la manipolazione dei dati; la pratica del ricorrente era compresa tra quelle interessate da tale condotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana può essere annullata d’ufficio quando la relativa pratica sia stata individuata, sulla base di risultanze penali specifiche, tra quelle manipolate mediante accessi abusivi, alterazione dei dati o formazione di documenti falsi, poiché il procedimento concessorio risulta affetto da un grave e insanabile difetto di istruttoria.
- Ai fini dell’annullamento della concessione della cittadinanza non è necessario dimostrare il coinvolgimento penale personale del beneficiario: rileva oggettivamente che il provvedimento sia stato formato mediante una procedura deviata dalla sua funzione istituzionale e sottratta alle competenze amministrative previste.
- L’eventuale possesso dei requisiti sostanziali per la cittadinanza o la presenza di pareri favorevoli non sana una concessione emessa all’esito di un procedimento radicalmente alterato, poiché la regolarità dell’istruttoria costituisce presupposto autonomo e imprescindibile del provvedimento.
- Quando una concessione della cittadinanza sia il risultato di una condotta criminosa che abbia compromesso la regolarità del procedimento, l’amministrazione può procedere all’azzeramento della vicenda mediante annullamento d’ufficio, lasciando all’interessato la possibilità di ripresentare una nuova istanza.
- L’interesse pubblico al ripristino della legalità, all’imparzialità, alla trasparenza e alla credibilità dell’azione amministrativa prevale sull’affidamento del beneficiario quando lo status sia stato conseguito nell’ambito di un’operazione illecita; in tale situazione non è configurabile un affidamento legittimo prevalente.
- In presenza di una radicale illegittimità della concessione della cittadinanza derivante da una condotta criminosa, il potere di annullamento d’ufficio non è soggetto a un rigido limite temporale preclusivo, in ragione della particolare rilevanza dell’interesse pubblico coinvolto.
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