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Sentenza

Sentenza n. 504/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 marzo 2024, per l’annullamento: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: delibera di Giunta e determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio che individuavano al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti relativi ad attività turistico-ricreative e sportive sul demanio marittimo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo chiedendo, in via principale, l'accertamento della qualificazione del proprio rapporto concessorio come rapporto pluriennale di durata indefinita, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000 e, per tale ragione, non assoggettato ai principi di trasparenza e concorrenza elaborati dalla Corte di giustizia nella sentenza Telaustria, alla direttiva 2006/123/CE, all'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e ai principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ha inoltre chiesto, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la condanna del Comune al rilascio di titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera di Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, entrambe dirette a fissare al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti considerati dalla legge n. 118/2022, reiterando le domande di accertamento, disapplicazione e condanna, nonché chiedendo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Corte costituzionale. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla società ricorrente il 30 dicembre 2025. La sopravvenuta carenza di interesse ha impedito l'esame delle questioni relative alla durata delle concessioni demaniali marittime, all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea, alla legittimità degli atti comunali e alle richieste di rinvio pregiudiziale e di rimessione alla Corte costituzionale. Le spese sono state compensate tra le parti, anche in considerazione della non opposizione del Comune di Viareggio.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente con riferimento alla cessazione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicabilità per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    Richiamati dalla ricorrente quali parametri europei rispetto ai quali disapplicare la normativa nazionale incompatibile; la questione non è stata esaminata.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà; il TAR non ha svolto alcuna valutazione nel merito.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato per le domande di condanna e di adozione delle misure conseguenti, senza esame da parte del giudice a causa dell'improcedibilità.

  • art. 36 cod. nav.

    Richiamato quale base normativa dei titoli concessori richiesti dalla ricorrente; non esaminato nel merito.

  • art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118

    Richiamato negli atti comunali impugnati per il differimento dei termini di scadenza al 31 dicembre 2024; la legittimità degli atti non è stata valutata.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le domande di annullamento, accertamento, disapplicazione, condanna, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Corte costituzionale formulate nel giudizio.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti, in particolare quando non vi sia opposizione alla compensazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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