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Sentenza

Sentenza n. 1277/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento - della missiva raccomandata INPS.2000.22/01/2024.0040423 notificata in data 22 gennaio 2024, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Caserta, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 19 gennaio 2024, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “(…) i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato e in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti (…)”; - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Caserta, atto Rif Prot. 91667 del 12 febbraio 2021, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonche' per l'accertamento -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202401070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego di ricalcolo del trattamento di fine servizio e prospetti di liquidazione che non includevano i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato a riposo il 31 ottobre 2020, ha chiesto l'annullamento del diniego con cui l'INPS aveva respinto la domanda di ricalcolo del trattamento di fine servizio e l'accertamento del diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990. L'INPS ha eccepito la decadenza e la prescrizione quinquennale della pretesa, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il ricorrente ha sostenuto che il beneficio spettasse anche al personale collocato a riposo a domanda, purché avesse compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di decadenza, rilevando che il mancato rispetto del termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non comporta decadenza dal beneficio. Ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, affermando che il termine decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, il cui pagamento rateale ha efficacia interruttiva; nel caso concreto gli ultimi pagamenti erano avvenuti meno di cinque anni prima della notificazione del ricorso. Nel merito, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ha ritenuto che i sei scatti spettino agli ex appartenenti alle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. Ha quindi accertato il diritto del ricorrente al beneficio e condannato l'INPS a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti nella base di calcolo, con corresponsione degli interessi legali. L'INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio

    Il beneficio dei sei scatti è computabile nella liquidazione dell'indennità di buonuscita anche per il personale che chieda il collocamento a riposo, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il mancato rispetto del termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non determina decadenza.

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile

    La disposizione estende il beneficio al personale collocato a riposo a domanda al ricorrere dei requisiti anagrafici e contributivi indicati.

  • art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121

    La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis è intesa in senso ampio e comprende i corpi indicati dalla disposizione.

  • art. 21 l. 11 dicembre 2016, n. 232

    È richiamato dal ricorrente quale ulteriore fondamento della richiesta di inclusione dei sei scatti nel trattamento di fine servizio.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, sicché la sua inosservanza non comporta la perdita del diritto al beneficio dei sei scatti.
  • Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; i pagamenti rateali possono assumere efficacia interruttiva della prescrizione.
  • La nozione di forze di polizia richiamata dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 deve essere interpretata in senso ampio, in coerenza con la funzione estensiva della disciplina e con l'art. 16 della l. n. 121/1981.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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