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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22795/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento della società venditrice contro l'acquirente di un immobile. Il tribunale aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., il rogito di vendita del 3 agosto 1994, ritenendo il prezzo pattuito sproporzionato rispetto al valore del bene e non provata dall'acquirente la propria inscientia decoctionis. La corte d'appello ha confermato la decisione, osservando che i titoli prodotti dall'acquirente per dimostrare ulteriori pagamenti rispetto al prezzo risultante dal rogito erano privi di data certa, che non era stata provata la riferibilità di tali pagamenti alla compravendita e che, in mancanza di controdichiarazioni, non poteva ritenersi che il prezzo indicato nell'atto pubblico non corrispondesse alla volontà delle parti; inoltre, ha ritenuto non adeguatamente provata la mancata conoscenza dello stato di insolvenza della venditrice. Con il ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto: 1) vizio motivazionale e violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando travisamento della prova e sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente considerato privi di data certa i titoli prodotti e non avesse riconosciuto la prova dei maggiori pagamenti; 2) violazione dell'art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. in relazione agli artt. 2697, 2704, 2727 e 2729 c.c. e ancora dell'art. 115 c.p.c., contestando l'insufficienza della prova della inscientia decoctionis e la valutazione degli indizi posti a base del rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul vizio motivazionale, perché la motivazione della corte territoriale non era apparente né incomprensibile e si limitava a una valutazione del materiale probatorio non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza che, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione delle prove e degli indizi relativi alla consapevolezza dello stato di insolvenza. La Corte ha ribadito che non è consentito in cassazione sollecitare una nuova lettura del compendio istruttorio. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 1, l. fall.

    Norma posta a base dell'azione revocatoria fallimentare; per l'inefficacia dell'atto devono ricorrere i presupposti dell'atto a titolo oneroso e della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o le anomalie motivazionali estreme.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio processuale non può essere usata per trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il caso di utilizzo distorto di prove legali.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova della inscientia decoctionis.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato in relazione alla necessità della data certa dei documenti prodotti per provare pagamenti ulteriori.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di ricorso alle presunzioni per dimostrare fatti ignoti.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni possono fondarsi anche su un solo elemento, purché preciso e grave, e la loro valutazione è di merito se congruamente motivata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è oggi configurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta dedurre insufficienza o non condivisibilità della motivazione, occorrendo un'anomalia radicale della stessa o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la mera ricostruzione dei fatti o la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'apprezzamento degli indizi e la scelta degli elementi presuntivi rientrano nel potere del giudice di merito; in sede di legittimità sono sindacabili solo se la motivazione è mancante, illogica in modo radicale o giuridicamente errata.
  • In tema di presunzioni, il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo indizio, purché preciso e grave; la pluralità di elementi non è requisito indefettibile.
  • Per contrastare efficacemente una revocatoria fallimentare fondata sulla sproporzione del prezzo e sulla conoscenza dello stato di insolvenza, il terzo acquirente deve fornire prova adeguata e coerente dei pagamenti effettivamente eseguiti e della propria inscientia decoctionis, non essendo sufficiente una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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