Sentenza n. 15133/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento con cui l'Ambasciata d’Italia in India ha negato ilvisto d’ingresso per lavoro domestico all’istante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Ambasciata d’Italia in India del visto d’ingresso per lavoro domestico
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per motivi di lavoro domestico, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha rilasciato il visto precedentemente negato, soddisfacendo integralmente l’interesse sostanziale perseguito e il petitum del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto nelle more del giudizio ha attribuito al ricorrente il bene della vita cui aspirava, facendo venire meno l’interesse alla decisione di merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il visto è stato rilasciato solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
con il rilascio del visto, il ricorrente abbia conseguito il bene della vita cui aspirava instaurando il presente giudizio, che coincide integralmente con il petitum del gravame e c quindi, ricorrono i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, durante il giudizio, l’amministrazione attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita oggetto della domanda, rendendo inutiliter la prosecuzione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Il giudice dispone l’oscuramento delle generalità della parte quando lo ritiene necessario per tutelarne i diritti o la dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate quale fondamento, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione attribuisce integralmente al ricorrente il bene della vita oggetto della domanda, si verifica la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il petitum è stato completamente soddisfatto.
- Il rilascio del visto d’ingresso successivo alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere se coincide integralmente con il risultato sostanziale richiesto dal richiedente.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata da un provvedimento amministrativo favorevole adottato soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale.
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