Sentenza del 27/01/2015 n. 683 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - Omessa dichiarazione - Diritto alla detrazione - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che il diritto alla detrazione può sussistere anche in presenza di omessa dichiarazione, quando l'operazione imponibile sia effettivamente esistente e il contribuente possa dimostrare i relativi presupposti. Gli adempimenti formali previsti per finalità di controllo non possono incidere sull'esistenza sostanziale del credito, in applicazione del principio di neutralità dell'IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione IVA e la conseguente negazione del diritto alla detrazione. Il principio affermato è che la dichiarazione del contribuente non costituisce la fonte dell'obbligazione tributaria né ha valore di confessione. Il diritto alla detrazione nasce invece dal compimento di un'operazione imponibile, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 633/1972. Pertanto, l'omissione della dichiarazione, se qualificabile come violazione formale e non sostanziale, non elimina di per sé il credito IVA.
Norme richiamate
Art. 1 d.P.R. 633/1972
La norma individua il presupposto dell'IVA nelle operazioni imponibili; il compimento di tali operazioni costituisce la fonte sostanziale del diritto alla detrazione.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione o altre irregolarità meramente formali non fanno venir meno automaticamente il diritto alla detrazione dell'IVA.
- Il diritto alla detrazione dipende dall'effettiva esistenza di un'operazione imponibile e dalla sua inerenza all'attività del contribuente, non dalla sola presentazione della dichiarazione.
- Il contribuente deve comunque essere in grado di documentare l'operazione, l'imposta assolta e i requisiti sostanziali della detrazione.
- Le violazioni formali possono comportare sanzioni o difficoltà probatorie, ma non possono trasformarsi, da sole, nella perdita definitiva del credito IVA.
- Il principio di neutralità dell'IVA impone di privilegiare la realtà economica dell'operazione rispetto a meri adempimenti formali, salvo che l'irregolarità impedisca i controlli o nasconda frodi e operazioni inesistenti.
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