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Sentenza

Sentenza n. 197/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 17.10.2024, n. 969, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 17 ottobre 2024, n. 969, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per le supplenze svolte negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento di € 2.551,89, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. La decisione era stata notificata al Ministero l’8 novembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né provato l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha rilevato che il Ministero non aveva assolto l’onere di provare l’adempimento, gravante su chi eccepisce l’estinzione dell’obbligazione, e ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato pagando alla ricorrente € 2.551,89, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, da insediarsi e provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il pagamento coattivo nei confronti delle amministrazioni può essere azionato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’amministrazione che intenda far valere l’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo deve fornire la relativa prova.

  • art. 7 CCNL del 15 marzo 2001

    Prevede l’emolumento denominato Retribuzione Professionale Docenti, riconosciuto nel giudicato presupposto anche in favore della docente interessata per le supplenze indicate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a realizzare integralmente quanto statuito nel titolo esecutivo, compreso il pagamento di somme di denaro.
  • L’azione di ottemperanza per obbligazioni pecuniarie nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo presso la sede reale dell’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione si costituisce nel giudizio di ottemperanza senza contestare l’inadempimento e senza provare l’avvenuto pagamento, non assolve all’onere probatorio relativo all’adempimento dell’obbligazione risultante dal giudicato.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale deve provvedere in via sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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