Parere n. 972/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Ricicla Italia s.r.l. contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Ispettorato dell’Area metropolitana di Napoli per l’annullamento del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti n. 11206 del 10 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del provvedimento ministeriale di interdizione dal contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti n. 1262 del 10 luglio 2025
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato in sede straordinaria il provvedimento ministeriale di interdizione dal contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, deducendo quattro motivi: l’inefficacia o invalidità del presupposto provvedimento di sospensione adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008; l’intempestività dell’interdizione; l’illegittimità derivata, con reiterazione delle censure già proposte davanti al TAR Campania contro il provvedimento di sospensione; la violazione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 13 d.lgs. n. 124/2004. Il provvedimento di sospensione era stato impugnato in sede giurisdizionale, sicché il Consiglio di Stato ha dovuto verificare il rispetto del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario. L’amministrazione ha inoltre eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento interdittivo era stato dichiarato decaduto con atto dell’11 dicembre 2025.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione del principio di alternatività. Secondo l’orientamento consolidato della Sezione, tale principio deve essere applicato secondo una concezione sostanziale: non è necessaria l’identità formale dell’atto impugnato, essendo sufficiente l’identità oggettiva della materia del contendere. Nel caso concreto, il ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di sospensione e quello straordinario contro il provvedimento di interdizione riguardavano sostanzialmente la medesima controversia, poiché l’interdizione presupponeva la sospensione e la società non aveva dedotto vizi autonomi dell’interdizione. La contemporanea trattazione avrebbe quindi comportato un concreto rischio di giudicati contrastanti. La Sezione ha aggiunto che, comunque, la decisione nel merito sarebbe stata preclusa dalla successiva dichiarazione di decadenza del provvedimento impugnato. Il parere conclusivo è stato pertanto nel senso della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Osservazioni
Primo, terzo e quarto motivo - Principio di alternatività
Le censure rivolte contro il provvedimento di interdizione ripropongono sostanzialmente la medesima questione già sottoposta al giudice amministrativo con riferimento al presupposto provvedimento di sospensione. Il principio di alternatività opera anche quando gli atti formalmente impugnati siano diversi, purché vi sia obiettiva identità della materia del contendere e il ricorso straordinario non riguardi vizi sostanzialmente autonomi.
Secondo motivo - Intempestività del provvedimento
La censura non può essere esaminata nel merito, poiché il ricorso straordinario è inammissibile per violazione del principio di alternatività. In ogni caso, l’esame del merito sarebbe stato precluso dalla successiva dichiarazione di decadenza del provvedimento interdittivo.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Costituisce la base normativa del provvedimento ispettivo di sospensione adottato in conseguenza della mancata redazione del piano operativo di sicurezza.
art. 14, comma 16, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’automatica decadenza del provvedimento di sospensione a seguito dell’archiviazione del procedimento penale; la Sezione non esamina nel merito tale tesi.
art. 89, comma 1, lett. h), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Individua il piano operativo di sicurezza nell’ambito della disciplina richiamata a fondamento dell’accertamento ispettivo.
Allegato XV al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Stabilisce i contenuti minimi del piano operativo di sicurezza, la cui mancata redazione ha fondato il provvedimento di sospensione.
art. 13, d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124
Prevede le garanzie procedimentali dell’attività ispettiva, la cui violazione è stata dedotta dalla ricorrente ma non esaminata nel merito.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il relativo principio di alternatività rispetto al ricorso giurisdizionale; il parere applica tale principio secondo una concezione sostanziale.
Massime di principio
- Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario opera non solo quando i due ricorsi riguardino formalmente il medesimo provvedimento, ma anche quando investano atti distinti collegati da un rapporto di presupposizione e abbiano a oggetto la medesima materia del contendere.
- Ai fini dell’alternatività rileva l’identità sostanziale della controversia: se il ricorso straordinario contro l’atto consequenziale ripropone le questioni già dedotte in sede giurisdizionale contro l’atto presupposto, senza prospettare vizi autonomi, il ricorso straordinario è inammissibile.
- L’applicazione sostanziale del principio di alternatività è funzionale a evitare la contemporanea instaurazione di giudizi suscettibili di produrre decisioni o giudicati contrastanti e riflette i principi di economia e concentrazione dei giudizi.
- La sopravvenuta decadenza dell’atto impugnato può precludere la decisione di merito del ricorso straordinario, determinando il venir meno dell’interesse alla pronuncia sull’atto non più efficace.
Inquadramento del ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una società operante nella gestione di un centro di raccolta di rifiuti contro il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che l’aveva interdetta dal contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti. La controversia si inserisce in una vicenda nella quale la società era stata destinataria di un’informazione antimafia interdittiva e, successivamente, di un provvedimento ispettivo di sospensione dell’attività.
Premesse fattuali
L’Ispettorato nazionale del lavoro aveva adottato un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, contestando la mancata redazione del piano operativo di sicurezza previsto dall’art. 89, comma 1, lett. h), e dall’Allegato XV del medesimo decreto legislativo, nonostante l’esecuzione di lavori di scavo, trasporto e demolizione.
Il provvedimento di sospensione era stato impugnato dalla società davanti al TAR Campania. Gli stessi fatti erano stati inoltre oggetto di un procedimento penale, successivamente archiviato. In seguito, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva adottato il provvedimento di interdizione dal contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti.
Motivi del ricorso
La società aveva articolato quattro censure:
- contestazione dei presupposti e dell’efficacia del provvedimento di sospensione, anche in relazione all’interruzione delle attività e all’archiviazione del procedimento penale;
- intempestività del provvedimento interdittivo;
- illegittimità derivata dell’interdizione, con riproposizione delle censure già formulate nel giudizio davanti al TAR contro la sospensione;
- violazione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 13 d.lgs. n. 124/2004.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva chiesto il rigetto del ricorso e, in via preliminare, ne aveva eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della successiva decadenza del provvedimento interdittivo.
Principio di alternatività
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario.
Secondo l’orientamento consolidato richiamato nel parere, il principio non deve essere interpretato in senso meramente formale. Non è decisiva l’identità del provvedimento impugnato nei due giudizi; occorre invece verificare se le controversie abbiano la stessa materia del contendere sotto il profilo sostanziale.
La Sezione richiama, in particolare, il superamento dell’orientamento restrittivo risalente a Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 15 del 1969, nonché la giurisprudenza successiva, tra cui Cons. Stato, Sez. I, 13 novembre 2019, n. 2861, Cons. Stato, Sez. III, 8 gennaio 2010, n. 3719, Cons. Stato, Sez. I, 22 novembre 2024, n. 1438, e Cons. Stato, Sez. I, 12 agosto 2025, n. 885.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, il ricorso giurisdizionale contro la sospensione e il ricorso straordinario contro l’interdizione riguardavano sostanzialmente la stessa controversia. Il provvedimento interdittivo presupponeva infatti l’adozione del provvedimento di sospensione e la società non aveva dedotto vizi realmente autonomi riferibili all’interdizione.
La contemporanea prosecuzione dei due giudizi avrebbe quindi potuto condurre alla formazione di giudicati contrastanti sulla medesima vicenda. La diversità formale degli atti impugnati non è stata ritenuta sufficiente a escludere l’operatività del principio di alternatività.
Sopravvenuta decadenza dell’atto
La Sezione ha inoltre rilevato che, anche a prescindere dall’inammissibilità, la decisione nel merito sarebbe stata preclusa dalla successiva adozione del provvedimento dell’11 dicembre 2025, con cui era stata dichiarata la decadenza del provvedimento interdittivo impugnato.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato inammissibile. Non sono state quindi esaminate nel merito le censure relative ai presupposti della sospensione, all’archiviazione penale, alla tempestività dell’interdizione e alle garanzie procedimentali dell’attività ispettiva.
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