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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6282/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente è stato ristretto per 212 giorni (dal 4/7/2021 al 1/2/2022) in esecuzione di ordine di carcerazione derivante da una condanna per ricettazione (sentenza Tribunale di Pordenone 23/10/2019). La Corte di cassazione ha successivamente rescisso il giudicato accertando che l'imputato, senza sua colpa, non ebbe conoscenza del processo; la nuova celebrazione del processo si è conclusa con proscioglimento per intervenuta prescrizione (sentenza Tribunale di Pordenone 3/2/2023). Il ricorrente deduceva ingiustizia sostanziale (nullità del titolo esecutivo fin dall'origine) e, in subordine, ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2, c.p.p.; censurava inoltre la ritenuta concorso di colpa attribuito per il mancato ritiro di una raccomandata contenente l'ordine di esecuzione e proponeva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 77 e 117 Cost. e all'art. 5 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordine di esecuzione fosse legittimo al momento della sua emissione e che l'ingiustizia dell'esecuzione sia emersa solo dopo la rescissione del giudicato; tuttavia il successivo procedimento si è concluso con la declaratoria di prescrizione, per cui non sussiste diritto all'indennizzo integrale secondo l'art. 314 c.p.p., comma 2, salvo il caso in cui la custodia abbia superato la misura della pena applicabile (circostanza non verificata). Il dubbio di costituzionalità proposto è stato ritenuto infondato. La valutazione sulla presunta colpa del ricorrente (mancato ritiro della raccomandata) è stata considerata non decisiva rispetto al rigetto, e comunque irrilevante alla luce della prescrizione intervenuta. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La corte ha applicato il comma 2 ritenendo che, quando il reato si estingue per prescrizione dopo la custodia, il diritto all'indennizzo non sussiste salvo che la durata della custodia superi la pena astrattamente applicabile; non è stata riconosciuta l'equiparazione automatica in caso di rescissione del giudicato se il procedimento si conclude con prescrizione

  • Sentenza Corte costituzionale n. 219/2008

    Richiamata nelle argomentazioni ma la Corte di cassazione ha ritenuto che il caso in esame non rientri nell'ipotesi che impone estensione del principio perché non si tratta di custodia cautelare e perché il procedimento si è concluso con prescrizione

  • art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    La questione di compatibilità con la CEDU sollevata dal ricorrente è stata considerata infondata nel contesto fattuale (rescissione seguita da prescrizione), sicché non è stata ritenuta violata la disciplina nazionale alla luce della Convenzione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in sede di valutazione del ricorso

Massime di principio

  • Se un ordine di esecuzione era formalmente legittimo al momento della sua emissione e, successivamente, il giudicato viene rescisso ma il nuovo processo si conclude con prescrizione, l'art. 314 c.p.p., comma 2, può escludere o limitare l'indennizzo: il diritto sussiste solo per l'eventuale parte di detenzione eccedente la pena astrattamente applicabile.
  • Per ottenere indennizzo integrale richiedendo equiparazione per ingiustizia formale occorre che sia accertato in modo definitivo che la custodia sia stata disposta o mantenuta illegittimamente (titolo esecutivo null o) e che non sia poi intervenuta una estinzione del reato per prescrizione che operi a limitare l'indennizzo secondo la giurisprudenza consolidata.
  • La valutazione di una eventuale responsabilità del detenuto (comportamento doloso o gravemente colposo che abbia concorso alla detenzione) può escludere il diritto all'indennizzo; omissioni lievi o non dimostrate (es. mancato ritiro di una raccomandata) potrebbero non essere in sé sufficienti ad escludere l'indennizzo a meno che non costituiscano causa efficiente della privazione della libertà.
  • La mera rescissione del giudicato non garantisce automaticamente indennizzo pieno se, a seguito della rescissione, il giudizio si conclude con proscioglimento per prescrizione: in tali ipotesi prevale il principio limitativo dell'art. 314, comma 2.
  • Se si ritiene sussistere un vizio assoluto del titolo esecutivo accertato definitivamente prima o indipendentemente dalla successiva prescrizione, la strada per ottenere riparazione è più solida; pertanto è importante documentare l'irrimediabile nullità del titolo e la sua anteriorità rispetto all'esecuzione.

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