Sentenza del 13/06/2016 n. 780 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTOLIQUIDAZIONI CONTROLLI - Diritti e garanzie del contribuente - Contradittorioendoprocedimentale nella fase istruttoria- Esclusione. ACCERTAMENTOLIQUIDAZIONI CONTROLLI - Rettifica ex art. 39, I comma lett. d) Dpr 600/1973 -Legittimità dell'avviso. In tema digaranzie del contribuente, la garanzia del contraddittorio preventivo, nonsussiste nella fase istruttoria (nella specie il contribuente lamentava lamancanza di un previo invito a comparire) come è stato ritenuto dalla costantegiurisprudenza di legittimità. Il volume d'affari presuntivamente determinato,anche sulla base del valore della licenza di trasporto acqueo, della comuneesperienza, dei dati evincibili dalla stampa locale, ovvero dell'analisi deidati rilevati presso la Cooperativa di cui il contribuente è socio (tra cui ladurata media di un motore marino da cui dedurre il numero dei servizieffettuati), corroborato dall'evidente diseconomicità dell'attività svolta dalcontribuente, legittimano la rettifica operata dall'Ufficio (fattispecierelativa ad accertamento a carico di tassista di motoscafo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rettifica è stata ritenuta legittima. Secondo la decisione, il contraddittorio preventivo non costituisce una garanzia necessaria nella fase istruttoria, sicché la mancata convocazione del contribuente non determina l'illegittimità dell'accertamento. La ricostruzione del volume d'affari è stata considerata adeguatamente supportata da presunzioni e dati oggettivi, ulteriormente corroborati dall'evidente diseconomicità dell'attività dichiarata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la rettifica fiscale fondata sull'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973, lamentando in particolare la mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo e l'assenza di un previo invito a comparire nella fase istruttoria. Ha inoltre contestato la ricostruzione presuntiva del volume d'affari, determinata sulla base del valore della licenza di trasporto acqueo, di dati tratti dalla stampa locale, di elementi acquisiti presso la cooperativa di appartenenza e della durata media dei motori marini.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973
Rettifica del reddito d'impresa mediante presunzioni qualificate e ricostruzione induttiva o analitica-induttiva.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare i ricavi dichiarati quando gli elementi disponibili, anche presuntivi, evidenziano l'inattendibilità dei dati dichiarati. Nel caso esaminato, la rettifica è stata ritenuta fondata su una pluralità di elementi convergenti.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo non è automaticamente obbligatorio in ogni fase dell'attività istruttoria, salvo che una specifica disposizione normativa lo imponga o che si tratti di un procedimento per il quale tale garanzia sia prevista.
- Una rettifica fiscale può essere legittima anche se basata su presunzioni, purché queste siano gravi, precise e concordanti e risultino corroborate da ulteriori elementi oggettivi.
- La capacità economica dell'attività, il valore dei beni o delle licenze utilizzate, i dati di settore, le informazioni reperibili pubblicamente e quelli acquisiti presso soggetti terzi possono concorrere alla ricostruzione presuntiva dei ricavi.
- L'evidente diseconomicità dell'attività dichiarata costituisce un elemento indiziario rilevante: quando i ricavi dichiarati non appaiono compatibili con i costi o con le caratteristiche concrete dell'attività, l'Ufficio può procedere alla rettifica, purché motivi adeguatamente il percorso logico seguito.
- In casi analoghi, il contribuente deve contestare specificamente l'attendibilità, la pertinenza e la concordanza degli indizi utilizzati, non limitandosi a lamentare genericamente l'assenza di un invito preventivo.
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