Cassazione Penale, Sentenza n. 8632/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore contestava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva annullato la sospensione dall'esercizio della professione applicata dal G.I.P. a carico di Paolo Miranda per il delitto di concorso in corruzione in atti giudiziari (artt. 110, 319-ter, 321 c.p.). Il PM sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente interpretato l'art. 319-ter c.p., parlando di rapporti di debito/credito fra l'avv. Miranda e il giudice Di Vico invece che di aspettative di futuri incarichi remunerativi alla moglie del giudice. Per il PM ciò avrebbe determinato la deliberata elisione della causa di astensione e l'errata valutazione dell'esistenza del "pactum sceleris" (sinallagma illecito). Inoltre il PM censurava il Tribunale per aver ritenuto insufficiente il quadro indiziario senza riconoscere come compito esclusivo dell'accusa l'espletamento di ulteriori accertamenti (es.: verifiche su cene, viaggi, rapporti economici e sproporzione di incarichi conferiti alla coniuge, confronto degli orientamenti decisionali del giudice).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse annullato la misura non per errore di interpretazione normativa ma per carenze delle indagini e per l'insufficienza del quadro indiziario a provare, allo stato, un sinallagma illecito compiuto tra l'avv. Miranda e il giudice Di Vico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sindacato di legittimità è limitato a verificare la congruenza logica e la completezza della motivazione del giudice di merito, non potendo sostituirsi a quest'ultimo in una rinnovata valutazione del merito delle prove. Di conseguenza le censure del PM sono state considerate di merito e non idonee a fondare il ricorso di cassazione, per cui l'ordinanza impugnata resta confermata.
Norme richiamate
art. 290 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per l'applicazione di misure interdittive (sospensione dall'esercizio della professione). Nel caso, la misura era stata adottata dal G.I.P. ma annullata dal Tribunale per insufficienza del quadro indiziario.
art. 319-ter cod. pen.
Profilo sostanziale: punisce la corruzione in atti giudiziari. Richiede la dimostrazione di un 'pactum sceleris' (sinallagma illecito) tra chi corrompe e il pubblico ufficiale. La Corte ha osservato che la qualificazione dei rapporti (debito/credito vs aspettativa di incarichi retribuiti) incide sulla ricostruzione della sussistenza del sinallagma, ma la valutazione definitiva è questione di merito affidata al giudice di merito.
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (giurisprudenza)
Principio: nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti del riesame sulle misure cautelari la Corte verifica solo la presenza di un apparato argomentativo logico e congruo; non può rientrare nel merito della valutazione degli indizi.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 (giurisprudenza)
Conferma che la Corte di cassazione non può effettuare una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo la valutazione probatoria riservata al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro decisioni del riesame su misure cautelari il sindacato è limitato a verificare la logicità e completezza della motivazione: le contestazioni di merito sulla valutazione degli indizi non sono ammissibili.
- Per configurare la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) è necessario dimostrare il sinallagma illecito (quid pro quo) tra i vantaggi ricevuti e l'azione o omissione del pubblico ufficiale; la sola omissione di astensione o la ricorrenza di provvedimenti favorevoli non bastano senza elementi che colleghino in modo concreto la contropartita.
- La qualificazione giuridica del rapporto fra le parti (rapporto di debito/credito vs aspettativa di futuri incarichi remunerativi) può influire sulla ricostruzione del reato, ma la prova di detta qualificazione richiede indagini e elementi probatori specifici.
- Prima di disporre o confermare misure interdittive è opportuno che l'accusa completi le indagini dirette a raccogliere elementi che dimostrino il flusso di benefici (tempi, modalità, valore economico, comunicazioni), la sproporzione degli incarichi e la correlazione temporale tra decisioni favorevoli e vantaggi ricevuti.
- Se il tribunale del riesame individua lacune investigative, la risposta corretta è l'integrazione delle indagini da parte dell'accusa e non il semplice ravvisare un vizio di interpretazione normativa impugnabile in cassazione.
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