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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30565/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'ente previdenziale di ripetere somme corrisposte a un proprio dipendente a titolo di compensi professionali per perizie eseguite in favore di soggetti richiedenti mutui ipotecari. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del lavoratore volta ad accertare l'infondatezza di tale pretesa restitutoria; la Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'appello dell'ente. In cassazione l'INPS ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ma nel testo non sono specificati i contenuti analitici dei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo di conciliazione che regola anche le spese di lite e prevede la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'accordo di conciliazione intervenuto tra le parti. Ha ritenuto venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale, poiché l'accordo ha regolato la lite e il rapporto sostanziale, sostituendo la disciplina previgente e le statuizioni di merito impugnate. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale meccanismo sanzionatorio opera solo quando il ricorso per cassazione sia rigettato nel merito o dichiarato inammissibile/improcedibile, mentre qui il processo si è chiuso per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere; il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

  • Cass. S.U. n. 8980/2018

    l'accordo intervenuto tra le parti, che regola la lite e il rapporto sottostante, fa venire meno il bisogno di tutela giurisdizionale e sostituisce la disciplina previgente, incidendo anche sulle statuizioni di merito impugnate.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo conciliativo che disciplina integralmente la controversia e il rapporto sostanziale, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere determina il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in ragione dell'accordo negoziale intervenuto tra le parti, con caducazione delle statuizioni rese nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 non opera quando il processo di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere, poiché tale meccanismo presuppone il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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