Sentenza n. 1306/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - degli atti con cui la Provincia di Grosseto-Stazione Unica Appaltante, su delega del Comune di Monte Argentario, ha indetto "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 svolta in modalità telematica inerente all'affidamento della concessione di servizi per la gestione delle aree destinate ad ormeggio ricadenti nella concessione demaniale marittima intestata al Comune di Monte Argentario in regime di art. 45-bis del Codice della Navigazione"; - della deliberazione di Giunta del Comune di Monte Argentario n. 252 del 27.11.2025, nonché della Determina a contrarre del Dirigente del Dipartimento II Area Pianificazione territoriale del Comune di Monte Argentario n. 1009 del 02.12.2025, modificata e integrata dalla Determinazione n. 1054 del 15.12.2025, e relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, tra i quali di tutti gli atti (già gravati dinanzi a codesto ecc.mo Tar con ricorso n. 1999/2024) con cui il Comune di Monte Argentario si è auto-assegnato la concessione demaniale del porto di Porto Ercole (concessione demaniale n. 1846/2025) ai fini della sua successiva sub-concessione a terzi, e in particolare delle delibere del Comune di Monte Argentario n. 87/2024, n. 184/2024, n. 7/2025, n. 74/2025 e n. 86/2025 e relativi allegati, nonché dei connessi atti attuativi, tra cui la determinazione dirigenziale n. 223/2025, nonché ancora per quanto occorra dell'art. 23 NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole e del relativo ATF.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione e atti presupposti relativi alla procedura aperta per l'affidamento della concessione di servizi per la gestione di aree destinate ad ormeggio nel porto di Porto Ercole
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti con cui la Provincia di Grosseto, quale stazione unica appaltante delegata dal Comune di Monte Argentario, ha indetto una procedura aperta telematica per l'affidamento della concessione di servizi relativa alla gestione delle aree destinate ad ormeggio ricadenti nella concessione demaniale marittima intestata al Comune. Sono stati inoltre impugnati la deliberazione della Giunta comunale, la determina a contrarre e la successiva determinazione integrativa, nonché gli atti presupposti relativi all'autoassegnazione al Comune della concessione demaniale del porto di Porto Ercole e alla sua successiva sub-concessione a terzi, comprese alcune deliberazioni comunali, atti attuativi e, per quanto occorresse, l'art. 23 delle NTA del Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole e il relativo ATF. Il testo della sentenza non riporta le specifiche censure di legittimità dedotte, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Prima della decisione, il difensore della ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, dichiarando che l'impresa non aveva più interesse alla decisione del ricorso. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di impugnazione né pronunciarsi sulla legittimità degli atti contestati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, anche in considerazione dell'adesione espressa dal Comune di Monte Argentario alla compensazione.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata per individuare la procedura di gara oggetto di impugnazione; la sentenza non ne esamina l'applicazione sostanziale.
art. 45-bis Codice della navigazione
in regime di art. 45-bis del Codice della Navigazione
La disposizione è indicata quale regime giuridico della concessione demaniale marittima oggetto della successiva gestione; la sentenza non ne valuta la legittimità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate tra le parti, in particolare quando tale regolazione sia condivisa dalla parte resistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1389/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →