Cassazione Civile, Ordinanza n. 20160/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente, con adesione della controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha compensato integralmente le spese processuali in considerazione dell'esito complessivo della controversia. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso delle accise versate negli anni 2009 e 2010 sul carbone importato e destinato alla produzione di energia elettrica in due centrali della società. La contribuente aveva contestato il diniego davanti al giudice tributario sostenendo che la disciplina interna dell'accisa sul carbone fosse incompatibile con la direttiva 2003/96/CE, in particolare con l'art. 14, par. 1, lett. a), che prevede l'esenzione per i prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità salvo motivi di politica ambientale. La società lamentava anche violazione del principio di proporzionalità e l'assenza di una specifica delega al legislatore nazionale per derogare al regime di esenzione. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della direttiva e dei principi eurounitari di interpretazione restrittiva e proporzionalità, oltre a chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ex art. 267 TFUE. Prima dell'udienza camerale ha però depositato rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, con adesione dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 21, comma 9, d.lgs. n. 504/1995
La normativa interna sull'accisa sul carbone è stata contestata come incompatibile con la disciplina eurounitaria, ma nel giudizio definito con rinuncia la Corte non si pronuncia nel merito della questione.
art. 14, par. 1, lett. a), Direttiva 2003/96/CE
È la disposizione eurounitaria invocata per sostenere l'esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, salvo deroga per motivi di politica ambientale; la ricorrente ne proponeva un'interpretazione restrittiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio di legittimità dedotto con l'unico motivo di ricorso, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 267 TFUE
È stato chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della normativa nazionale con la direttiva.
art. 390 c.p.c.
È la base della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente prima dell'udienza camerale.
art. 380-bis 1 c.p.c.
È richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che, per l'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
legge n. 62/2005
È richiamata quale legge delega che, secondo la CTR, rinviava ai principi della direttiva, compresa la deroga per motivi di politica ambientale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata o comunque seguita da adesione della controparte nei limiti rilevanti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame del merito delle censure.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il regolamento delle spese può essere disposto in compensazione, ove la Corte ritenga l'esito complessivo della lite tale da giustificarla.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, non vi sono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
- Le questioni di compatibilità tra normativa nazionale e diritto eurounitario, nonché l'eventuale richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, restano prive di decisione quando il ricorso viene rinunciato prima della definizione nel merito.
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