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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10011/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un immobile risultato affetto, secondo gli acquirenti, da vizi consistenti in particolare nella mancata conformità ai requisiti di isolamento acustico e in ulteriori infiltrazioni/umidità. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria degli acquirenti, condannando la società venditrice al pagamento dei costi necessari per eliminare i vizi, del minor valore dell’immobile e delle spese tecniche di accertamento; aveva inoltre applicato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per il rifiuto della proposta conciliativa formulata in corso di causa, condanna estesa anche al legale rappresentante ex art. 94 c.p.c. In appello la decisione era stata sostanzialmente confermata. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello esaminato il motivo relativo a un asserito contrasto interno della sentenza di primo grado sulle voci di danno; 2) nullità per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse recepito acriticamente la consulenza tecnica e non avesse valutato le osservazioni critiche di parte; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 91, 94 e 96 c.p.c., contestando la condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza di mala fede o colpa grave e la condanna del rappresentante legale; 4) nullità per motivazione insufficiente in punto spese, per non avere la Corte d’appello accolto la richiesta di compensazione; 5) violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione alla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello aveva comunque esaminato la censura sulla voce di danno e l’importo richiesto dagli acquirenti comprendeva anche quel pregiudizio specifico. Ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il secondo motivo perché non vi era omessa pronuncia: la sentenza di merito aveva preso in esame le osservazioni di parte, giudicandole generiche e non idonee a scalfire l’accertamento tecnico; inoltre la motivazione non era meramente apparente. Ha respinto il terzo motivo chiarendo che la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede mala fede o colpa grave, accertamento di fatto insindacabile in cassazione, e che nella specie il rifiuto della proposta conciliativa dopo l’ATP integrava un abuso del processo; quanto alla condanna del legale rappresentante ex art. 94 c.p.c., la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo alla condotta processuale gravemente imprudente. Ha respinto anche il quarto motivo, osservando che il giudice non è tenuto a motivare espressamente il mancato ricorso alla compensazione delle spese. Il quinto motivo è rimasto assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non adotta alcun provvedimento, anche implicito, sulla domanda o eccezione; non basta che la decisione sia sintetica o non condivisa dal ricorrente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se mancante o meramente apparente; non sussiste vizio quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni del proprio convincimento e delle critiche mosse alla consulenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è configurabile quando il giudice omette di considerare critiche specifiche e decisive alla consulenza o alla ricostruzione del fatto; non quando le contestazioni siano generiche o non idonee a mutare l’esito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato solo in via di censura dai ricorrenti; la Corte non vi ravvisa una violazione autonoma.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato solo in via di censura dai ricorrenti; la Corte ribadisce la sufficienza della motivazione resa dal giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la relativa condanna non richiede una motivazione specifica sul mancato esercizio della compensazione.

  • art. 94 c.p.c.

    La condanna del rappresentante per atti della parte richiede gravi motivi e la specificazione del comportamento rilevante; nel caso, la condotta processuale abusiva è stata ritenuta riferibile al legale rappresentante.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave della parte soccombente; tale requisito può consistere nell’abuso del processo e nel rifiuto ingiustificato di una proposta conciliativa dopo l’accertamento dei vizi.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei doveri di lealtà e probità la cui violazione può fondare la responsabilità ex art. 94 c.p.c.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è eccezionale e nei limiti di legge; il giudice non deve motivare specificamente il mancato ricorso ad essa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 185 c.p.c.

    La proposta conciliativa era stata formulata all’udienza di trattazione; il suo rifiuto è stato valorizzato quale indice di abuso processuale.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato per descrivere l’introduzione del giudizio nella fase sommaria dopo l’ATP ante causam.

Massime di principio

  • In tema di omessa pronuncia, il vizio non sussiste quando il giudice di appello abbia comunque preso in esame, anche sinteticamente, la censura proposta e abbia reso una decisione di accoglimento o rigetto, sia pure implicita.
  • La motivazione della sentenza di merito sulla consulenza tecnica non è nulla se il giudice dia conto delle critiche di parte e le reputi generiche o non decisive; il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito sull’attendibilità delle osservazioni tecniche.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone mala fede o colpa grave e può essere ravvisata anche nell’abuso dello strumento processuale, non essendo necessario un autonomo accertamento del danno o una richiesta della controparte.
  • Il giudizio sulla sussistenza della mala fede o colpa grave, ove ancorato alla condotta processuale complessiva della parte, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • La condanna del rappresentante della parte ex art. 94 c.p.c. richiede la specificazione di gravi motivi riferibili alla sua condotta; può essere giustificata quando la condotta processuale abusiva sia imputabile al soggetto che ha agito per l’ente.
  • In tema di spese processuali, il giudice non ha l’obbligo di motivare espressamente il mancato esercizio del potere di compensazione, essendo sufficiente la condanna secondo soccombenza salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieVizi dell'immobileSpese di liteProveImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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