Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21779/2020 del 09/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Ufficio di Pesaro, sulla base di verbali della Guardia di Finanza (9.9.2005 e 25.1.2006), notificò a Nuovo Mondo un avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni (10.10.2007) per gli anni 2003-2004 contestando: indebita deduzione di spese e costi; emissione e utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; conseguente maggior imponibile IRPEG; negazione della detraibilità IVA e la illegittimità dei rimborsi/compensazioni IVA; imposizione di sanzioni e interessi. In primo grado la C.T.P. di Pesaro annullò l'atto (sent. 7.4.2008). In appello la C.T.R. Marche, con sentenza del 15.6.2011, accolse parzialmente l'appello dell'Agenzia riformando la decisione quanto alla indebita deduzione dei costi per fideiussione, degli abbuoni passivi e dei costi per sconti su vendite, confermando il resto.

La decisione

Prima del esame dei motivi di cassazione, il ricorrente ha depositato (19.11.2019) la documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018 convertito in legge n. 136/2018, con prova del pagamento della prima rata e con comunicazione dell'Agenzia sulla regolarità della definizione. La Corte ha preso atto della definizione e, avendo cessato la materia del contendere, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. Le spese dell'intero giudizio sono attribuite alla parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3.

Norme richiamate

  • decreto-legge n. 119 del 2018, conv. in legge n. 136 del 2018

    Consente la definizione agevolata delle controversie tributarie; l'adesione e il pagamento delle rate, con successiva comunicazione di regolarità da parte dell'ente impositore, determina la definizione della lite e impedisce la prosecuzione del giudizio.

  • decreto legislativo n. 546 del 1992

    art. 46, comma 1 e comma 3

    L'art. 46 stabilisce l'estinzione del processo quando viene definita la controversia tributaria e dispone che le spese del giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate (comma 3). La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere in applicazione di tale norma.

Massime di principio

  • La proposizione e il perfezionamento di una definizione agevolata (art. 6 d.l. 119/2018 conv. in L.136/2018) durante un giudizio tributario comportano l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; il giudice non entra più nel merito delle questioni dedotte.
  • Perché il giudice dichiari l'estinzione è necessario che sia prodotta la documentazione attestante la definizione e la regolarità del pagamento (almeno della prima rata se prevista), nonché la comunicazione dell'ente impositore che attesta la regolarità della definizione.
  • L'estinzione per definizione agevolata non attribuisce una 'vittoria' sul merito: elimina la controversia senza pronuncia sulle questioni tributarie; tuttavia proceduralmente avvantaggia chi ottiene la definizione evitando ulteriori oneri processuali e rischio di soccombenza.
  • In caso di definizione, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverso accordo; è quindi opportuno valutare preventivamente l'impatto economico della definizione rispetto al rischio processuale.
  • Se una delle parti non adempie agli obblighi della definizione agevolata (es. mancato pagamento), il processo non si estingue e può proseguire: pertanto è essenziale verificare l'effettiva regolarità formale e sostanziale della definizione prima di chiedere l'estinzione del giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.