Cassazione Penale, Sentenza n. 44014/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 22/03/2023 che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152/2006 (trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza autorizzazione) e dell'art. 651 c.p. (rifiuto di fornire generalità). Con unico motivo ha dedotto errata applicazione della norma penale e vizio di motivazione: sosteneva che la condotta fosse meramente occasionale e limitata al trasporto di beni di natura domestica, non riconducibile a svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, e pertanto avrebbe dovuto essere qualificata come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 255 d.lgs. n. 152/2006, con conseguente proscioglimento dalla fattispecie penale prevista dall'art. 256.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere finalizzato, in modo generico, a una rivalutazione delle risultanze di fatto sottese alla qualificazione dei materiali trasportati come rifiuti e alla non occasionalità dell'attività di trasporto. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato logicamente la qualificazione dei beni come rifiuti e la non occasionalità della condotta, sulla base della quantità, eterogeneità (materiale anche ferroso) e del fatto che gli oggetti occupavano tutto l'abitacolo e il cofano, nonché di indici sintomatici di prelievo, raggruppamento e deposito. Non risultano elementi postulanti che il trasporto fosse semplicemente prodromico all'abbandono (illecito amministrativo ai sensi dell'art. 255). Conseguentemente la declaratoria di inammissibilità comporta il mantenimento della sentenza di merito e l'onere delle spese processuali; inoltre il ricorrente è condannato al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256
Articolo applicato per il reato di gestione illecita di rifiuti: la Corte conferma che il trasporto non occasionale di rifiuti senza autorizzazione integra il delitto previsto dall'art. 256; non è richiesta la professionalità dell'agente, bastando che la condotta non sia 'assolutamente occasionale'.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255
Norma che descrive l'illecito amministrativo relativo all'abbandono/depósito di rifiuti: il ricorrente invocava la riconduzione della sua condotta a questo ambito se il trasporto fosse stato occasionale o prodromico all'abbandono; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per tale qualificazione. Si segnala inoltre la successiva modifica normativa (legge 9 ott. 2023, n.137) che ha trasformato talune fattispecie precedentemente amministrative in reati contravvenzionali.
codice penale
Contestata e confermata la responsabilità per omissione di fornire generalità alla pubblica autorità che le richiedeva.
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), e art. 616
Le censure mosse in cassazione erano fondate su motivi attinenti alla valutazione di fatto (lett. b ed e): la Corte ricorda i limiti del ricorso per cassazione alla luce dell'art. 606 e dispone l'applicazione delle spese e la misura equitativa in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183
Definizione di 'rifiuto': la Corte ribadisce che la qualificazione di un oggetto come rifiuto è questione di fatto attribuita al giudice di merito e può fondarsi su elementi probatori non peritali (testimonianze, fotografie, ispezioni).
Legge 9 ottobre 2023, n. 137
articolo 6 ter, modifica art. 255
Menziata nella decisione come riferimento alla successiva attribuzione di rilevanza penale ad alcune fattispecie prima amministrative; la Corte osserva tale modifica ma la decisione si basa sulle norme vigenti al momento dei fatti e sul corretto accertamento della non occasionalità.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere la riqualificazione dei fatti basandosi su una diversa lettura delle risultanze di fatto già adeguatamente motivate dal giudice di merito; i motivi devono avere effettiva portata di diritto e non mirare a un nuovo apprezzamento delle prove.
- La qualificazione di un oggetto come 'rifiuto' è questione di fatto riservata al giudice di merito e può essere fondata su elementi come dichiarazioni testimoniali, rilievi fotografici, ispezioni e sequestri, senza necessità di perizia tecnica.
- La distinzione tra illecito penale (art. 256) e illecito amministrativo (art. 255) passa spesso per la valutazione della 'occasionalità' del trasporto: indici di non occasionalità sono la quantità, l'eterogeneità dei materiali, la presenza di materiale riconducibile ad attività imprenditoriale, evidenze di prelievo/accumulo/merceologici interventi di cernita e l'uso di mezzi idonei, che possono giustificare la configurazione del reato penale anche in assenza di professionalità.
- Se si intende contestare in giudizio la qualificazione della condotta come non occasionale, è necessario produrre specifiche prove e chiedere al giudice di merito puntuali accertamenti sulla veste soggettiva (es. prova di attività imprenditoriale), sull'autonomia del trasporto e sulla sua finalità; tali questioni, se valutate e motivate dal giudice di merito, sono difficilmente sindacabili in cassazione.
- Se il difensore vuole evitare la sussistenza del reato per trasporto illecito, è strategico articolare contestazioni concrete in primo grado e in appello, fornendo elementi documentali e dichiarazioni che dimostrino la natura domestica/occasionale dei materiali e l'assenza di attività di prelievo, raggruppamento o deposito.
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