Sentenza n. 306/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari, 1) del provvedimento prot. n. 0014937 del 25/02/2026, notificato a mezzo pec in pari data, con il quale la Prefettura di Teramo ha disposto “l’esclusione dalla procedura dell’operatore ARCISOLIDARIETÀ ORA D'ARIA ODV ETS ONLUS, C.F. 94044890542 – P.IVA 03675300549, con sede legale in Perugia, alla via della Viola, n. 1 (c.a.p. 06122) per il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione”; 2) del verbale di apertura e valutazione della documentazione amministrativa prot. 76317/2025 da parte del RFA della Prefettura di; 3) del verbale prot. 88075/2025; 4) dei verbali prot. 3617/2026 e prot. 10148/2026 di valutazione della documentazione integrativa presentata a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio; 5) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato ivi compresa l’eventuale aggiudicazione dello stesso, ove medio tempore intervenuta; nonché, ove occorra, per l’annullamento e/o la declaratoria della nullità: 6) del disciplinare di gara relativo alla “Gara europea a procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti asilo presso strutture con capacità ricettiva fino a 50 posti nella Provincia di Teramo – CIG B81BBF5163”, nella parte in cui, al punto 6.1. lett. b), è stato stabilito quale requisito di idoneità professionale “Per l'operatore economico che svolge il servizio di pulizia: iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai 2 sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con fascia di classificazione. La fascia di classificazione si determina moltiplicando il costo pro capite pro die del servizio di pulizie indicato nell'Allegato B per il numero dei posti offerti dal concorrente e per 365 (giorni). Nel caso in cui siano offerti più centri, la fascia di appartenenza sarà determinata in funzione del numero dei posti presenti nel centro con capacità ricettiva maggiore”; 7) di ogni atto altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato; nonché per la declaratoria dell’inefficacia: 8) del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more della presentazione del presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura aperta per l'affidamento di servizi di accoglienza di richiedenti asilo, motivata dal mancato possesso del requisito professionale relativo ai servizi di pulizia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla gara e gli atti presupposti, deducendo l'illegittimità del requisito previsto dal disciplinare per l'operatore incaricato dei servizi di pulizia, consistente nell'iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane con fascia di classificazione adeguata. Ha sostenuto che tale requisito, riferito a una prestazione secondaria, introducesse una causa di esclusione atipica e nulla in violazione dell'art. 10 del d.lgs. 36/2023, fosse sproporzionato e irrazionale, limitasse la partecipazione degli operatori qualificati per la prestazione principale e fosse contraddittorio rispetto alla mancata suddivisione della gara in lotti. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'esclusione per avere la stazione appaltante negato l'idoneità del contratto di avvalimento prodotto in sede di soccorso istruttorio, ritenuto privo di data certa, e per non averle consentito di dichiarare successivamente il ricorso al subappalto necessario. La ricorrente ha altresì contestato la motivazione dell'esclusione. L'amministrazione ha eccepito l'irricevibilità della censura rivolta contro la clausola escludente, perché non impugnata entro il termine decorrente dalla pubblicazione del bando.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha anzitutto ritenuto infondata l'eccezione di tardività della memoria dell'amministrazione, depositata nel termine previsto dall'art. 55 c.p.a. Ha poi esaminato in via preliminare la natura della clausola del disciplinare e ha ritenuto che il requisito professionale relativo ai servizi di pulizia fosse compatibile con l'art. 10, comma 3, del d.lgs. 36/2023: il requisito era attinente e proporzionato all'oggetto del contratto, giustificato dalla necessità di garantire adeguati standard igienico-sanitari in strutture di accoglienza e non impediva la partecipazione, potendo l'operatore ricorrere al subappalto o al raggruppamento temporaneo. La mancata suddivisione in lotti è stata ritenuta coerente con la natura unitaria e funzionalmente non divisibile delle prestazioni e con l'esigenza di evitare disfunzioni e conseguire economie di scala. Le procedure precedenti invocate dalla ricorrente non erano comparabili. Esclusa la nullità della clausola per violazione della tassatività delle cause di esclusione, il TAR ha dichiarato irricevibile la relativa impugnazione, poiché proposta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. Quanto alle censure contro l'atto applicativo, il giudice ha rilevato che il provvedimento rinviava espressamente al verbale del 9 febbraio 2026, il quale forniva un'autonoma e autosufficiente motivazione: il contratto di avvalimento prodotto in sede di soccorso istruttorio era privo di data certa e non dimostrava il possesso del requisito alla scadenza del termine per la domanda. Tale specifica motivazione non era stata contestata. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la censura relativa al subappalto necessario, poiché la volontà di ricorrervi doveva essere dichiarata sin dalla domanda di partecipazione e non poteva essere introdotta successivamente mediante soccorso istruttorio. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 36/2023
Il comma 3 attribuisce alle stazioni appaltanti il potere di introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto.
La clausola che richiede un requisito professionale per una prestazione secondaria non viola la tassatività delle cause di esclusione quando il requisito costituisce una prescrizione speciale attinente e proporzionata all'oggetto del contratto; in tal caso la clausola non è nulla e deve essere impugnata tempestivamente se immediatamente escludente.
art. 58 d.lgs. 36/2023
La mancata suddivisione in lotti è compatibile con la legge quando le prestazioni sono unitarie, funzionalmente connesse e la pluralità di fornitori determinerebbe disfunzioni nell'esecuzione del servizio; nel caso concreto la scelta risultava inoltre sorretta da ragioni di coordinamento ed economie di scala.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per introdurre tardivamente elementi sostanziali dell'offerta o della partecipazione, quali la volontà originaria di ricorrere al subappalto necessario.
art. 104 d.lgs. 36/2023
Il contratto di avvalimento deve consentire di dimostrare il possesso del requisito di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della domanda; la produzione successiva di un contratto privo di data certa non dimostra il possesso tempestivo del requisito.
art. 128 d.lgs. 36/2023
Nel settore dei servizi alla persona, la stazione appaltante può valorizzare la qualità delle prestazioni e prescrivere requisiti professionali coerenti con le esigenze qualitative e igienico-sanitarie del servizio.
art. 55 c.p.a.
La memoria di costituzione depositata nel rispetto del termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio cautelare è tempestiva.
art. 60 c.p.a.
Il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata quando, sentite le parti, ritenga sussistenti i presupposti per la decisione immediata.
Massime di principio
- La previsione di un requisito speciale di qualificazione riferito a una prestazione secondaria non costituisce una causa di esclusione atipica o nulla quando il requisito è professionalmente attinente, proporzionato e giustificato dalla natura e dagli standard qualitativi dell'intero servizio; la relativa clausola escludente deve essere impugnata entro il termine decorrente dalla pubblicazione del bando.
- La mancata suddivisione in lotti è legittima quando le prestazioni sono unitariamente e funzionalmente connesse, richiedono coordinamento nello stesso luogo e la pluralità di fornitori può compromettere l'efficienza del servizio; la stazione appaltante può valorizzare anche le economie di scala, purché la scelta non ostacoli irragionevolmente la concorrenza.
- L'operatore economico privo di un requisito relativo a una prestazione affidata in subappalto deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di ricorrere al subappalto necessario. La dichiarazione omessa non può essere introdotta successivamente mediante soccorso istruttorio, in quanto ciò violerebbe i principi di parità di trattamento e autoresponsabilità.
- Il contratto di avvalimento prodotto dopo la presentazione della domanda deve dimostrare, con data certa, che il concorrente disponeva del requisito richiesto entro il termine di partecipazione; la mancanza di tale prova impedisce di ritenere comprovato il requisito e non può essere sanata ex post.
- La motivazione del provvedimento amministrativo è validamente resa per relationem quando l'atto richiama espressamente un verbale o altro documento allegato o conoscibile, nel quale siano esposte le ragioni concrete e autosufficienti dell'esclusione; la mancata impugnazione di uno specifico capo motivazionale autonomo è sufficiente a sorreggere l'esclusione.
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