Ordinanza n. 4161/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione I) n. 9147 del 5 luglio 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 9147 del 5 luglio 2022, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la delibera CIPE n. 110 del 23 dicembre 2015
Esito
La controversia
La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento della delibera CIPE n. 110 del 23 dicembre 2015, con cui era stata approvata, con prescrizioni, la revisione del piano economico-finanziario della convenzione unica relativa al tronco autostradale A21. In appello, la società ha chiesto un ulteriore rinvio della trattazione, già precedentemente differita, rappresentando di avere negoziato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un secondo atto aggiuntivo alla convenzione unica, contenente l’impegno a rinunciare ai contenziosi pendenti, incluso quello in esame. La definizione dell’accordo era tuttavia subordinata alla registrazione del decreto interministeriale di approvazione da parte della Corte dei conti, registrazione non ancora intervenuta. L’istanza è stata motivata dall’esigenza di preservare la stabilità delle intese raggiunte e favorire il superamento della controversia per ragioni di economia processuale. L’Amministrazione, pur avendo in precedenza chiesto la decisione sulla base degli atti, senza discussione, non si è espressamente opposta al rinvio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di rinvio, ritenendo opportuno favorire la composizione della controversia nel quadro di un più ampio accordo transattivo, anche in considerazione dell’assenza di un’esplicita opposizione dell’Amministrazione. Non è stata adottata alcuna decisione sull’appello, sulla sentenza di primo grado o sulla legittimità della delibera CIPE. La Segreteria è stata incaricata di sottoporre il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione di una nuova udienza pubblica nel secondo trimestre del 2027.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre il rinvio della trattazione quando ciò risulti funzionale a favorire la composizione della controversia, soprattutto se le parti stanno definendo un accordo transattivo e l’amministrazione non ha formulato un’esplicita opposizione.
- Il rinvio della trattazione non comporta alcuna decisione sull’ammissibilità o sul merito dell’appello e non anticipa l’esito della controversia.
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