Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4161/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione I) n. 9147 del 5 luglio 2022

Giustizia amministrativa202300981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 9147 del 5 luglio 2022, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la delibera CIPE n. 110 del 23 dicembre 2015

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento della delibera CIPE n. 110 del 23 dicembre 2015, con cui era stata approvata, con prescrizioni, la revisione del piano economico-finanziario della convenzione unica relativa al tronco autostradale A21. In appello, la società ha chiesto un ulteriore rinvio della trattazione, già precedentemente differita, rappresentando di avere negoziato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un secondo atto aggiuntivo alla convenzione unica, contenente l’impegno a rinunciare ai contenziosi pendenti, incluso quello in esame. La definizione dell’accordo era tuttavia subordinata alla registrazione del decreto interministeriale di approvazione da parte della Corte dei conti, registrazione non ancora intervenuta. L’istanza è stata motivata dall’esigenza di preservare la stabilità delle intese raggiunte e favorire il superamento della controversia per ragioni di economia processuale. L’Amministrazione, pur avendo in precedenza chiesto la decisione sulla base degli atti, senza discussione, non si è espressamente opposta al rinvio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di rinvio, ritenendo opportuno favorire la composizione della controversia nel quadro di un più ampio accordo transattivo, anche in considerazione dell’assenza di un’esplicita opposizione dell’Amministrazione. Non è stata adottata alcuna decisione sull’appello, sulla sentenza di primo grado o sulla legittimità della delibera CIPE. La Segreteria è stata incaricata di sottoporre il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione di una nuova udienza pubblica nel secondo trimestre del 2027.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può disporre il rinvio della trattazione quando ciò risulti funzionale a favorire la composizione della controversia, soprattutto se le parti stanno definendo un accordo transattivo e l’amministrazione non ha formulato un’esplicita opposizione.
  • Il rinvio della trattazione non comporta alcuna decisione sull’ammissibilità o sul merito dell’appello e non anticipa l’esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.