Cassazione Civile, Ordinanza n. 29596/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di due avvisi di accertamento sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano stati attribuiti maggiori redditi IRPEF per gli anni d'imposta 2007 e 2008 a un contribuente che aveva cambiato cognome. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendolo tardivo, perché notificato il 31/01/2017 rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado del 20/06/2016. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 153 e 327 c.p.c., sostenendo che l'appello era stato notificato tempestivamente il 19/01/2017 al domicilio eletto del difensore e che, fallita tale notifica per trasferimento dello studio, la rinnovazione del 31/01/2017 era stata immediata e dovuta a causa non imputabile; 2) violazione degli artt. 153 e 327 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere i giudici di appello considerato le memorie e le controdeduzioni da cui emergevano domicilio, prima notifica e rinnovazione; 3) violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per motivazione apparente sulla tardività dell'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e accolto congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che il difensore del contribuente aveva effettivamente trasferito lo studio nello stesso comune, ma che tale dato risultava solo dal cassetto fiscale e non anche dagli atti processuali o dall'albo professionale, nel quale l'indirizzo risultava ancora quello originario. Ne consegue che l'Agenzia non era responsabile del mancato perfezionamento della prima notifica, eseguita all'indirizzo risultante dagli atti, e che la rinnovazione era stata tempestiva. La motivazione della CTR è stata ritenuta al di sotto del minimo costituzionale, perché non ha spiegato le ragioni della tardività e non ha esaminato le deduzioni e la documentazione dell'appellante. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
norma posta a base degli avvisi di accertamento sintetico impugnati
art. 153 c.p.c.
richiamato per sostenere la tempestività della rinnovazione della notifica non andata a buon fine e l'assenza di colpa del notificante
art. 327 c.p.c.
richiamato come termine per impugnare e come parametro per valutare la tempestività della rinnovazione notificatoria
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio processuale per violazione di norme sulla notificazione e sulla motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi
art. 111 Cost.
richiamato per il requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di motivazione della sentenza
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione della decisione nel processo tributario
art. 380 bis c.p.c.
indicato per la trattazione in camera di consiglio
art. 325 c.p.c.
richiamato come termine di riferimento per stabilire entro quale limite temporale la notifica ripresa conserva gli effetti della richiesta originaria
Massime di principio
- In caso di notificazione di un atto processuale non andata a buon fine, il notificante conserva gli effetti della richiesta originaria solo se prova che il mancato perfezionamento dipende da cause a lui non imputabili e se la rinnovazione interviene tempestivamente entro un termine correlato a quello di impugnazione.
- Quando la notifica è eseguita presso l'indirizzo del difensore risultante dagli atti o dall'albo professionale, il trasferimento dello studio non comunicato nelle forme dovute non può essere imputato al notificante.
- La motivazione che dichiari tardiva un'impugnazione deve confrontarsi con le deduzioni e la documentazione specificamente offerte dalla parte e non può risolversi in affermazioni apodittiche o meramente assertive; altrimenti è affetta da motivazione solo apparente.
- Nel giudizio di legittimità è censurabile la sentenza del giudice di merito quando ometta di spiegare il percorso logico-giuridico seguito su un punto decisivo e renda impossibile il controllo sulla coerenza della decisione.
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