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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29596/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di due avvisi di accertamento sintetico, ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano stati attribuiti maggiori redditi IRPEF per gli anni d'imposta 2007 e 2008 a un contribuente che aveva cambiato cognome. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendolo tardivo, perché notificato il 31/01/2017 rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado del 20/06/2016. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 153 e 327 c.p.c., sostenendo che l'appello era stato notificato tempestivamente il 19/01/2017 al domicilio eletto del difensore e che, fallita tale notifica per trasferimento dello studio, la rinnovazione del 31/01/2017 era stata immediata e dovuta a causa non imputabile; 2) violazione degli artt. 153 e 327 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere i giudici di appello considerato le memorie e le controdeduzioni da cui emergevano domicilio, prima notifica e rinnovazione; 3) violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per motivazione apparente sulla tardività dell'appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e accolto congiuntamente i tre motivi. Ha affermato che il difensore del contribuente aveva effettivamente trasferito lo studio nello stesso comune, ma che tale dato risultava solo dal cassetto fiscale e non anche dagli atti processuali o dall'albo professionale, nel quale l'indirizzo risultava ancora quello originario. Ne consegue che l'Agenzia non era responsabile del mancato perfezionamento della prima notifica, eseguita all'indirizzo risultante dagli atti, e che la rinnovazione era stata tempestiva. La motivazione della CTR è stata ritenuta al di sotto del minimo costituzionale, perché non ha spiegato le ragioni della tardività e non ha esaminato le deduzioni e la documentazione dell'appellante. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    norma posta a base degli avvisi di accertamento sintetico impugnati

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato per sostenere la tempestività della rinnovazione della notifica non andata a buon fine e l'assenza di colpa del notificante

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come termine per impugnare e come parametro per valutare la tempestività della rinnovazione notificatoria

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale per violazione di norme sulla notificazione e sulla motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla motivazione della decisione nel processo tributario

  • art. 380 bis c.p.c.

    indicato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato come termine di riferimento per stabilire entro quale limite temporale la notifica ripresa conserva gli effetti della richiesta originaria

Massime di principio

  • In caso di notificazione di un atto processuale non andata a buon fine, il notificante conserva gli effetti della richiesta originaria solo se prova che il mancato perfezionamento dipende da cause a lui non imputabili e se la rinnovazione interviene tempestivamente entro un termine correlato a quello di impugnazione.
  • Quando la notifica è eseguita presso l'indirizzo del difensore risultante dagli atti o dall'albo professionale, il trasferimento dello studio non comunicato nelle forme dovute non può essere imputato al notificante.
  • La motivazione che dichiari tardiva un'impugnazione deve confrontarsi con le deduzioni e la documentazione specificamente offerte dalla parte e non può risolversi in affermazioni apodittiche o meramente assertive; altrimenti è affetta da motivazione solo apparente.
  • Nel giudizio di legittimità è censurabile la sentenza del giudice di merito quando ometta di spiegare il percorso logico-giuridico seguito su un punto decisivo e renda impossibile il controllo sulla coerenza della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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