Cassazione Penale, Sentenza n. 10330/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Enrico Graffeo (sentenza del 28/11/2016, irrev. 11/02/2017) perché il medesimo, entro il quinquennio previsto dall'art. 168 c.p., ha commesso un nuovo delitto per il quale gli è stata applicata pena detentiva. Il Tribunale di Marsala aveva rigettato la richiesta sostenendo che la condotta impeditiva della sospensione fosse stata accertata con una decisione ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) e non con una sentenza irrevocabile di condanna, ritenendo quindi non applicabile la revoca automatica ex art. 168 c.p. Il Procuratore ha impugnato tale ordinanza in Cassazione deducendo errata interpretazione della normativa e sostenendo che la sentenza di patteggiamento debba essere equiparata, ai fini della revoca, alla sentenza di condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art. 168 c.p. (comma 1, n.1) si applica quando il condannato commette nei termini un delitto per il quale venga inflitta pena detentiva, e che la giurisprudenza di legittimità ha già stabilito l'equiparazione della sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) alla sentenza di condanna ai fini della revoca della sospensione condizionale. Ha inoltre precisato che non rileva che anche la precedente concessione del beneficio fosse stata pronunciata a seguito di patteggiamento. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Marsala per un nuovo giudizio conforme ai criteri indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva...
La revoca della sospensione condizionale è automatica (di diritto) se il beneficiario commette, entro i termini previsti, un delitto per il quale è inflitta pena detentiva.
art. 164 cod. pen. (richiamato)
Richiamato nel testo come possibile deroga; non è stata prodotta e non opera per sottrarre il caso all'applicazione dell'art. 168 nel caso concreto.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (accordo tra le parti) è, ai fini della revoca della sospensione condizionale, equiparata a una sentenza di condanna.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop; Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, Bada; Sez. 1, n. 42411 del 19/10/2007, Coltri; Sez. 1, n. 45952 del 10/09/2019, Orofino; Sez. 1, n. 19949 del 06/12/2013, Patrucchi)
La giurisprudenza consolidata ha affermato che la sentenza di patteggiamento costituisce titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p., e che il fatto che la sospensione sia stata originariamente concessa in sede di patteggiamento non impedisce la revoca se sopravviene una condanna nei termini previsti.
Massime di principio
- Se un beneficiario della sospensione condizionale commette, entro il termine quinquennale previsto dall'art. 168 c.p., un delitto per il quale gli venga inflitta pena detentiva, la revoca della sospensione è dovuta di diritto.
- Una decisione resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) è equiparata, ai fini della revoca della sospensione condizionale, a una sentenza di condanna: pertanto la presenza di un "patteggiamento" come evento impeditivo deve essere considerata titolo idoneo per chiedere la revoca.
- Il fatto che la sospensione condizionale originaria sia stata concessa nel contesto di un patteggiamento non impedisce la successiva revoca qualora sopravvenga una condanna nei termini di legge.
- Se il giudice dell'esecuzione nega la revoca basandosi sulla non equiparabilità del patteggiamento alla sentenza di condanna, la decisione è contraddetta dall'orientamento consolidato della Cassazione e può essere annullata con rinvio.
- In caso di rinvio, il giudice dovrà riesaminare la richiesta di revoca alla luce del principio di equiparazione e valutare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 168 c.p.
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