Sentenza n. 2520/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 574/2025 del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, pubblicata in data 07/05/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale ordinario che imponeva l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo complessivo di 2.000 euro riferito agli anni scolastici indicati nel titolo. Deduceva l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento della somma oltre interessi, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza contrastare adeguatamente la pretesa. La ricorrente ha inoltre documentato il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, mentre risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di eseguirlo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute indicate nel titolo, al netto degli eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito, ma mira a soddisfare un diritto già accertato dal titolo; pertanto, l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. Il Ministero dovrà verificare la misura e la decorrenza degli interessi secondo il giudicato, la legge e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia dopo il termine assegnato, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivarsi su istanza della creditrice e da eseguire nei successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giurisdizionali che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Costituiscono i parametri legali per verificare la spettanza, la misura e la decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano automaticamente vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni del codice di procedura civile richiamate.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di attribuzione derivante dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza non costituisce un nuovo diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto già accertato dal titolo giudiziale; la misura dell'obbligazione deve essere ricavata dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza per il pagamento di somme, la quantificazione prospettata dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, che devono essere verificati dall'amministrazione secondo il titolo, la legge e i criteri di misura e decorrenza applicabili.
- L'azione di ottemperanza contro un'amministrazione statale per il pagamento di somme è proponibile, ai fini del recupero coattivo, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa oggetto dell'ottemperanza; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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