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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31667/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto da Francesco Conte avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 03/04/2025 che, a seguito dell'appello del pubblico ministero contro il rigetto della misura cautelare in carcere disposto dal GIP, aveva applicato a Conte gli arresti domiciliari per plurimi reati (associazione a delinquere finalizzata a indebite compensazioni di crediti d'imposta con uso di schemi societari e fatture fittizie; reati tributari e di riciclaggio). I motivi dedotti in cassazione erano due: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, che sarebbe stato mera riproposizione della richiesta cautelare senza specificità delle censure; (2) violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato elementi che escludevano il pericolo della recidiva (abolizione della norma agevolativa, tempo trascorso dai fatti, cessazione dell'attività dell'associazione da dicembre 2023, rapporti cessati con alcuni coindagati, assenza di precedenti penali del ricorrente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato Conte al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorrente fossero privi della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. e, comunque, manifestamente infondati. Quanto alla censura sul presunto difetto di specificità dell'appello del pubblico ministero, la Corte ha osservato che la Procura aveva contestato puntualmente i cinque profili posti a fondamento della decisione del GIP che avevano escluso il pericolo di recidiva, sicché non era necessaria una ulteriore articolazione sul tema della gravità indiziaria. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso le valutazioni del Tribunale che, alla luce di elementi concreti (ruolo di promotore e organizzatore del Conte, uso di società fittizie come la "UNIQ", introduzione e sfruttamento del sistema blockchain, prosecuzione dell'attività dopo perquisizione e sequestro con nuovo schema societario e ricorso a prestanome, discrepanze tra ingenti introiti e redditi dichiarati, collegamenti con soggetti di rilievo coinvolti e in parte latitanti), ha ritenuto attuale e concreto il pericolo di reiterazione e ha ritenuto proporzionata la misura degli arresti domiciliari per inibirne i contatti telefonici e telematici.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai requisiti di specificità del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari: il ricorso deve indicare i motivi con la necessaria precisione; la Corte ha ritenuto il ricorso carente sotto questo profilo.

  • art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamata unitamente all'art. 591 per il requisito di motivazione e specificità dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio che la mancata specificazione comporta inammissibilità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente chiedendo che il giudice avesse considerato numerosi elementi di fatto; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato le circostanze e che la censura in cassazione, se non attesta violazione di legge o manifesta illogicità, è inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; non incidente sul merito della decisione cautelare.

  • art. 648-ter.1 cod. pen. e art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000

    Norme sostanziali citate nella incolpazione provvisoria (delitti fiscali/associazione finalizzata alle indebite compensazioni); il Tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria rispetto a tali fattispecie.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammesso solo se deduce violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; la semplice contestazione della valutazione dei fatti non è sufficiente.
  • L'appello del pubblico ministero sui provvedimenti cautelari non deve necessariamente ripetere ogni argomentazione sulla gravità indiziaria quando il GIP l'aveva già riconosciuta; è invece necessario che contesti specifici punti motivazionali relativi alle esigenze cautelari.
  • Per ritenere il pericolo di recidiva non è necessario individuare una specifica occasione di delinquere: può risultare da una valutazione prognostica basata su elementi concreti come il ruolo preminente nell'organizzazione, la ripetitività e il dinamismo delle condotte, l'uso di schemi societari fittizi e la prosecuzione dell'attività dopo perquisizioni/sequestri.
  • La discrepanza tra ingenti introiti e redditi dichiarati, l'uso di prestanome e la creazione di nuove strutture societarie dopo interventi investigativi sono fattori idonei a fondare il pericolo di reiterazione del reato.
  • La misura degli arresti domiciliari può essere ritenuta proporzionata quando è ritenuto necessario limitare i contatti telefonici e telematici dell'indagato per impedire la ripresa dell'attività illecita.
  • Un ricorso procedurale generico e privo di specificità espone il ricorrente alla condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie; quindi è importante motivare con precisione le doglianze di diritto in cassazione.

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