Cassazione Penale, Ordinanza n. 09024/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito senza riconoscere la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi di fatto o quali passaggi argomentativi della sentenza impugnata fossero erronei; la censura, dunque, non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di svolgere il controllo richiesto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., poiché la critica al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. non indicava puntualmente gli elementi posti a base della censura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
Richiamata come attenuante oggetto della censura; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è ritenuto generico.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere le indicazioni necessarie a individuare le censure; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Applicata in punto di conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente contestare in modo apodittico la motivazione della sentenza impugnata, ma occorre indicare con precisione gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della critica.
- La censura che mira al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante è inammissibile se non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia gli errori logici o giuridici denunciati.
- Quando il motivo di ricorso è generico o indeterminato, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità senza esaminare il merito della questione sostanziale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo il caso di assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08938/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08939/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08940/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08942/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08943/2025 del 04/03/2025
- ordinanza_penale · 4 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08944/2025 del 04/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →