Sentenza n. 207/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento Ricorso per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 186/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 49/2024 pubblicata il 21.02.2025 e notificata in data 14.07.2025, non appellata e passata in giudicato il 13.08.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'esatta ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposta la corresponsione delle somme spettanti, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e il giudicato si era formato. Poiché, decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo né corrisposto le somme dovute, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. È stato altresì richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità del credito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva dedotto ragioni ostative. Ha quindi ordinato al Ministero e alle articolazioni competenti di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione, detratte le somme eventualmente già corrisposte. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto ai ricorrenti nella sentenza del giudice del lavoro oggetto di esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto nell'ambito del giudizio di ottemperanza può essere negato quando non sussistano particolari motivi per dubitare dell'adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura sufficiente ad accelerare l'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca un credito nei confronti della pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale entro un termine prefissato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento e attribuendogli i poteri necessari all'esecuzione, anche contabili e organizzativi.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per la sola inottemperanza: può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a sollecitare l'Amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione inadempiente può essere condannata alle spese quando l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se la costituzione in giudizio è meramente formale.
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