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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE a – dell'ordinanza di demolizione n. 3 prot. n. 5541/2024 del 31.01.2024, con la quale il Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Pontecagnano Faiano ha ingiunto ex art. 31 D.P.R. 380/2001 la rimozione di presunte opere in parziale difformità presso lo stabile condominiale di Via Picentia n.60 in località Sant'Antonio di Pontecagnano Faiano; b - di tutti gli atti presupposti come richiamati nell'ordinanza sub a), non conosciuti, ed in particolare, ove occorra e per quanto di ragione: b.1 – della nota prot. n. 4256 del 24.01.2024 recante esiti di sopralluogo; b.2 – della nota prot. 60670 del 30.11.2023 del Genio Civile di Salerno; c – di ogni altro atto collegato, connesso e conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONDOMINIO AL PINO 1 il 11\7\2024 : AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE a – dell’ordinanza di demolizione n. 11 del 29.04.2024, non notificata e solo di recente conosciuta, con la quale il Responsabile del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Pontecagnano Faiano ha contestualmente annullato la precedente ordinanza n. 3/2024 del 31.01.2024 e ingiunto ai sensi dell’art. 34 D.P.R. 380/2001 la rimozione di presunte opere in parziale difformità presso lo stabile condominiale di Via Picentia n.60 in località Sant’Antonio di Pontecagnano Faiano; b - di tutti gli atti presupposti, richiamati o meno nell’ordinanza sub a) ed a loro volta presupposti dell’ordinanza n. 3/2024, nonché collegati, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202400577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione n. 3 del 31 gennaio 2024, successivamente annullata in autotutela e sostituita dall'ordinanza n. 11 del 29 aprile 2024, anch'essa impugnata con motivi aggiunti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio ha impugnato l'ordinanza n. 3/2024, adottata ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, con la quale il Comune aveva ingiunto la rimozione di presunte opere realizzate in parziale difformità presso il livello seminterrato di un edificio condominiale. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione degli artt. 31 e 34 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 3 l. 241/1990, per difetto di motivazione circa l'applicazione della sanzione demolitoria; l'inesistenza di abusi sanzionabili con la demolizione; l'incompetenza del Comune in relazione alle violazioni della normativa antincendio e della disciplina sismica, ritenute eventualmente demandate agli organi competenti; la violazione delle regole sull'autotutela, in ragione dei successivi titoli edilizi, anche in sanatoria, rilasciati sull'immobile; nonché la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti il condominio ha impugnato l'ordinanza n. 11/2024, con la quale il Comune aveva annullato la precedente ordinanza e contestualmente ingiunto, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. 380/2001, la rimozione di ulteriori opere: ampliamento della superficie seminterrata, diversa conformazione della rampa e aumento delle porte di accesso, realizzazione di vani finestra di aerazione, diversa distribuzione interna e realizzazione di box privati. Avverso tale ordinanza sono stati dedotti il difetto di motivazione e di istruttoria, l'inesistenza di un abuso demolibile, l'incompetenza comunale rispetto alle violazioni antincendio, la mancata considerazione dello stato legittimo dell'immobile e dei successivi titoli edilizi, nonché l'omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione, anche in relazione alla pendenza di un'istanza di fiscalizzazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'ordinanza n. 3/2024 era stata annullata in autotutela dal Comune mediante la successiva ordinanza n. 11/2024, impugnata con motivi aggiunti. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla legittimità delle ordinanze demolitorie, alla qualificazione delle opere, alla competenza dell'amministrazione, alla motivazione, all'istruttoria e alla partecipazione procedimentale. La dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell'interesse, unitamente alla pendenza di un'istanza di fiscalizzazione, ha precluso la decisione di merito anche sulle ulteriori contestazioni. Il giudice ha applicato l'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., distinguendo l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede una soddisfazione piena e integrale della pretesa, mentre l'improcedibilità ricorre quando una nuova situazione rende definitivamente inutile la pronuncia richiesta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata quale base dell'originaria ordinanza di demolizione; la relativa legittimità non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata quale base della successiva ordinanza di demolizione; la relativa applicazione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e integrale soddisfazione dell'interesse azionato.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione, ossia quando una situazione di fatto o di diritto nuova rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione, senza esame nel merito.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente in relazione all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, senza esame nel merito.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, una situazione di fatto o di diritto nuova rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta, anche a seguito della sostituzione o dell'annullamento dell'atto impugnato e della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che l'attività successiva dell'amministrazione abbia soddisfatto integralmente la pretesa azionata; se il nuovo assetto del rapporto non è pienamente satisfattivo, ma rende comunque inutile la pronuncia giudiziale, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; ove questa dichiari prima della decisione di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento e tale dichiarazione sia coerente con una situazione sopravvenuta che rende inutile la sentenza, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità senza esaminare il merito delle censure.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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