Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3611/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento a) del Decreto del Questore della Provincia di Napoli n. -OMISSIS- con cui è stata rigettata l'istanza presentata in data 2.10.2025 dalla società per il commercio di oggetti preziosi nei locali siti in -OMISSIS- ed è stata diffidata la società, in persona dell'amministratore, dal proseguire l'attività di vendita di oggetti preziosi; b) del preavviso di rigetto del 24.10.2025 della SCIA condizionata n. -OMISSIS-; c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202506742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio della licenza di polizia per il commercio di oggetti preziosi, con diffida a proseguire l'attività, nonché preavviso di rigetto della SCIA condizionata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto del Questore che ha respinto l'istanza del 2 ottobre 2025 per una nuova licenza di commercio di oggetti preziosi e l'ha diffidata dal proseguire l'attività. Il diniego era fondato su plurimi controlli della Polizia di Stato, effettuati nell'aprile, maggio e settembre 2025, dai quali sarebbe emerso lo svolgimento dell'attività in assenza di licenza, con contestazione di violazioni dell'art. 127 T.U.L.P.S. e presenza di preziosi esposti anche nella vetrina del locale, nonché sulla reiterazione della condotta dopo una precedente diffida. La ricorrente ha dedotto l'ingiustizia e la contraddittorietà del provvedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione e l'eccesso di potere, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare l'assoluzione dell'amministratore nel procedimento penale, il dissequestro dei beni, la precedente lunga attività regolare e la conseguente restituzione o voltura della licenza. Ha inoltre contestato che i controlli non avessero documentato vendite effettive. Il Ministero ha eccepito anche l'inammissibilità per carenza di interesse, assumendo che fosse ancora efficace la precedente revoca della licenza del 2023; il TAR ha ritenuto di poter prescindere da tale eccezione, decidendo il ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la società alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Ha ritenuto legittimo il diniego perché la licenza per il commercio di preziosi riguarda un settore di particolare delicatezza e consente una valutazione amministrativa severa e prognostica sull'affidabilità e sulla buona condotta del richiedente, anche in assenza di condanna penale o di una qualificazione definitiva dei fatti come reato. La Questura aveva indicato specifiche e reiterate circostanze sintomatiche di inaffidabilità: l'esercizio dell'attività dopo la revoca della precedente licenza, i controlli e i verbali per vendita abusiva fisica e online e la prosecuzione della condotta dopo la diffida del 7 agosto 2025. L'assoluzione penale dell'amministratore riguardava fatti passati e non comportava automaticamente il possesso attuale dei requisiti; l'amministrazione poteva fondare il nuovo diniego su fatti successivi e diversi. La precedente licenza era stata revocata e quella rilasciata all'amministratore giudiziario era cessata con la fine del controllo giudiziario, sicché la società doveva ottenere una nuova valutazione dei requisiti prima di riprendere l'attività. Non era necessario dimostrare vendite concluse durante ciascun controllo: la presenza di preziosi esposti, unitamente agli ulteriori elementi documentati nei verbali e alla reiterazione della condotta, era ritenuta sufficiente e plausibile sintomo dell'esercizio abusivo. Il giudizio amministrativo è stato qualificato come prognostico sull'affidabilità e sul rischio di abuso del titolo, sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrarietà; nel caso concreto non sono stati ravvisati difetti istruttori, motivazionali, eccesso di potere o sproporzione.

Norme richiamate

  • art. 11 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

    La buona condotta e l'affidabilità costituiscono requisiti attuali per il rilascio delle autorizzazioni di polizia; il loro difetto può essere desunto da circostanze concrete e prognostiche anche indipendentemente da una condanna penale.

  • art. 10 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    La licenza può essere ritirata quando sopraggiungono o risultano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego, comprese circostanze sintomatiche di abuso del titolo di polizia.

  • art. 127 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    Il commercio di oggetti preziosi è soggetto a preventiva autorizzazione di polizia; lo svolgimento dell'attività senza licenza costituisce elemento rilevante nella valutazione dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base del preavviso di rigetto, senza che il giudice ravvisi specifiche violazioni procedimentali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel settore delle autorizzazioni di polizia per il commercio di oggetti preziosi, il rilascio o il diniego della licenza richiede una valutazione attuale, discrezionale e prognostica dell'affidabilità e della buona condotta del richiedente, con particolare rigore in ragione del rischio di abuso del titolo e di infiltrazioni criminali.
  • Il diniego di una licenza di polizia può essere fondato su circostanze concrete sintomatiche di inaffidabilità anche in assenza di una condanna penale definitiva, di precedenti penali specifici o della definitiva qualificazione dei fatti come reato, purché tali circostanze siano indicate nel provvedimento e siano ragionevolmente collegate al rischio di abuso dell'autorizzazione.
  • L'assoluzione penale relativa a fatti passati non determina automaticamente la restituzione, la voltura o il rilascio di una nuova licenza di polizia, quando il titolo precedente sia stato revocato e la nuova istanza debba essere valutata alla luce di fatti successivi e dell'attuale possesso dei requisiti.
  • L'esercizio dell'attività di commercio di preziosi dopo la revoca della precedente licenza, la prosecuzione dell'attività dopo una diffida e i verbali amministrativi relativi a vendite fisiche o online possono costituire elementi sufficienti per una prognosi negativa sull'affidabilità del richiedente; non è indispensabile che ogni controllo documenti una vendita materialmente conclusa, se gli elementi raccolti rendono plausibile l'esercizio abusivo dell'attività.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prognostica dell'affidabilità richiesta per una licenza di polizia resta circoscritto alla verifica della correttezza dell'istruttoria, della sufficienza della motivazione e dell'assenza di manifesta illogicità, arbitrarietà o sproporzione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.