Cassazione Penale, Sentenza n. 39152/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) con ruolo apicale e di estorsione (art. 629 c.p., con aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1). Il ricorrente deduceva carenze di motivazione e insufficienza degli indizi: contestava che i colloqui intercettati dimostrassero una sua partecipazione attiva o istigazione alle estorsioni, osservava che la somma di 2.000 euro ricevuta dal figlio non provava concorso nell'estorsione e denunciava l'omessa valutazione delle condizioni personali (età ultrasettantenne e consulenza medica) ai fini della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha ritenuto che le intercettazioni e le dichiarazioni richiamate non dimostrassero il contributo personale del La Rosa alla vita e al programma dell'associazione 'ndranghetista né la sua partecipazione attiva alle estorsioni (né istigazione, né ruolo nella riscossione dei proventi). Ha inoltre rilevato motivazione insufficiente e talvolta contraddittoria del Tribunale del riesame. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale del riesame del 01/03/2023 sia l'ordinanza del G.I.P. del 10/01/2023 e ha ordinato l'immediata scarcerazione di La Rosa Domenico, se non trattenuto per altro titolo, con invio della comunicazione al Procuratore.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non avesse indicato con precisione quali azioni concrete avrebbero dimostrato la messa a disposizione dell'organizzazione da parte del ricorrente; la mera frequentazione familiare e la richiamata documentazione giurisprudenziale sul sodalizio non erano state sufficientemente collegate alla persona del La Rosa per fondare il grave indizio di partecipazione con ruolo apicale.
art. 629 cod. pen.
Quanto alle estorsioni contestate, la Corte ha ritenuto che le intercettazioni non dimostrassero che il ricorrente avesse istigato o concorso materialmente nelle estorsioni; il semplice riferimento a fatti già avvenuti o domande informative non costituisce contributo concorsuale.
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen. (aggravante)
L'aggravante invocata non è stata adeguatamente collegata, nel provvedimento impugnato, ai concreti comportamenti contestati; la Corte ha rilevato che non erano state indicate le modalità concrete con cui la forza intimidatrice dell'associazione si sarebbe manifestata nei singoli capi.
art. 275 cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione circa l'adeguatezza della misura carceraria: la Corte osserva che il Tribunale del riesame non ha valutato compiutamente le ragioni derogatorie alla presunzione di inadeguatezza del carcere per l'ultrasettantenne, né ha considerato adeguatamente la consulenza tecnica sulle condizioni fisiche e psichiche del ricorrente.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 36115 del 27/06/2017 (Pacilli)
La Corte ricorda il principio secondo cui la percezione del provento estorsivo da parte di un delegato può configurare concorso solo se sussisteva un accordo preventivo e consapevolezza del ruolo: tale requisito non è emerso nel caso di specie, per cui la ricezione di 2.000 euro non è prova di concorso nella estorsione.
Massime di principio
- La partecipazione ad una associazione mafiosa (art. 416‑bis) richiede indizi specifici e concreti relativi al contributo personale al programma associativo; riferimenti generici alla esistenza del clan o la semplice frequentazione familiare non sono sufficienti.
- Per configurare concorso nell'estorsione non basta la percezione di somme correlate al reato: è necessario dimostrare un accordo preventivo o un ruolo consapevole nel processo di riscossione (es. incarico di riscossione con consapevolezza del provento illecito).
- Colloqui intercettati che mostrano l'imputato all'oscuro dei fatti o che si limitano a richieste informative non provano istigazione o rafforzamento della determinazione degli autori materiali.
- Nella valutazione della custodia cautelare il giudice deve motivare specificamente l'insufficienza di misure meno afflittive, valutare le condizioni personali (età, stato di salute, consulenze tecniche) e non limitarsi a considerazioni generiche sulla pericolosità legata alla sola appartenenza clanica.
- Le aggravanti connesse alla caratteristica mafiosa devono essere concretamente riferite alle modalità di realizzazione dei singoli reati contestati e non possono essere applicate tramite argomentazioni astratte o meramente descrittive.
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