Ordinanza n. 1843/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’atto amministrativo lesivo della posizione dell’interessato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte, chiedendone la riforma. Il testo non espone specifici motivi di censura articolati in termini di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, né individua espressamente l’atto amministrativo originariamente impugnato. L’appello cautelare concerneva tuttavia una situazione nella quale l’esecuzione della pronuncia gravata determinava una condizione di sostanziale clandestinità, con pregiudizio anche per la nuova posizione lavorativa dell’appellante. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la fondatezza della pretesa necessita di un approfondimento completo nella fase di merito e ha concentrato la valutazione cautelare sul periculum in mora, valorizzando l’assenza di profili di pericolosità sociale riconducibili all’interessato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, ritenendo prevalente l’esigenza cautelare in ragione del pregiudizio derivante dalla condizione di sostanziale clandestinità e dalle ricadute sulla nuova posizione lavorativa. La questione relativa alla fondatezza della pretesa è stata rimessa al giudizio di merito, per il quale il TAR è stato sollecitato a fissare l’udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In seguito all’accoglimento della tutela cautelare, il giudice ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la fondatezza della pretesa richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, la misura può essere concessa sulla base della prevalenza del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi coinvolti.
- Il rischio che l’esecuzione dell’atto o della pronuncia impugnata determini una condizione di sostanziale clandestinità, con pregiudizio concreto per una nuova posizione lavorativa, può integrare un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
- L’assenza di profili di pericolosità sociale dell’interessato costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento cautelare tra l’interesse pubblico all’esecuzione dell’atto e la tutela della posizione individuale.
- L’accoglimento dell’appello cautelare, fondato sulla necessità di evitare un pregiudizio grave e attuale, non implica una decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa, che deve essere compiutamente esaminata nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
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