Sentenza n. 4212/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 21/2/2024 con cui la Questura di Milano ha respinto l''istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 9.10.2023; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.3.2025: - del provvedimento nr. prot. -OMISSIS- del 11.12.2024 con il quale il Questore della Provincia di Milano ha confermato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.5.2025: - del provvedimento di revoca del nulla osta relativo alla pratica con codice -OMISSIS-, datato 5.12.2024, con il quale lo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Milano ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, successivo provvedimento confermativo e revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con nulla osta al lavoro subordinato e visto d'ingresso rilasciati nell'ambito del decreto flussi, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno dopo che la datrice di lavoro non aveva provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. La Questura aveva dichiarato irricevibile l'istanza, ritenendo decisiva la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno. Dopo l'ordine cautelare di riesame, la Questura aveva adottato un nuovo provvedimento confermativo, fondato anche sulla sopravvenuta revoca del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, motivata dalla mancata presentazione della datrice di lavoro alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 5, comma 9, 22, commi 5-ter e 11, e 24-bis del d.lgs. 286/1998, dell'art. 42, comma 8, del d.l. 73/2022, della circolare ministeriale n. 3836/2007, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha contestato specificamente la revoca del nulla osta, deducendo che il provvedimento richiamava genericamente il parere negativo dello Sportello Unico senza renderne conoscibili le ragioni e che il rapporto di lavoro era stato comunque instaurato con la datrice titolare della quota, sebbene fosse poi cessato per cause non imputabili al lavoratore.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originario era stato sostituito da un nuovo provvedimento adottato all'esito di un effettivo riesame, con nuova istruttoria e valutazione di elementi sopravvenuti, tra cui la revoca del nulla osta. Il primo ricorso per motivi aggiunti, diretto contro il nuovo provvedimento della Questura, è stato dichiarato inammissibile per difetto di valida procura speciale: trattandosi di motivi aggiunti impropri rivolti contro un atto nuovo e autonomamente lesivo, dopo l'improcedibilità del ricorso introduttivo era necessaria una procura specifica, non potendo operare l'estensione della procura originaria prevista dall'art. 24 c.p.a. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato invece accolto. Il TAR ha rilevato che il ricorrente era entrato regolarmente in Italia, aveva ottenuto il nulla osta e il visto e aveva effettivamente stipulato un contratto di lavoro con la datrice che aveva richiesto la quota, prestando attività lavorativa prima della cessazione del rapporto. Ai sensi dell'art. 42, comma 8, del d.l. 73/2022, la stipulazione del contratto di lavoro può intervenire anche dopo il rilascio del nulla osta e prima della convocazione per il contratto di soggiorno. Pertanto, la posizione del ricorrente non era assimilabile a quella di chi non aveva mai instaurato alcun rapporto di lavoro. L'amministrazione non poteva revocare automaticamente il nulla osta per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno senza considerare l'effettiva assunzione, la successiva perdita del lavoro e la non imputabilità di tale cessazione al lavoratore, né senza valutare la possibilità di consentire il subentro di un altro datore di lavoro. È stato quindi annullato il provvedimento di revoca del nulla osta, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi da adottare nel rispetto della sentenza. Le spese sono state compensate e confermata l'ammissione al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Richiamato tra i parametri normativi invocati per la disciplina del rilascio del titolo di soggiorno.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998
Individuato come base normativa del contratto di soggiorno la cui mancata sottoscrizione aveva fondato la revoca del nulla osta.
art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. 286/1998
Richiamati dal ricorrente in relazione agli effetti del nulla osta, alla permanenza del lavoratore straniero e alla possibilità di rilascio del titolo di soggiorno.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le norme asseritamente violate dal provvedimento di revoca del nulla osta.
art. 42, comma 8, d.l. 73/2022
la stipula del contratto di lavoro è possibile anche subito dopo il rilascio del nulla osta e prima della convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno
La stipulazione del contratto di lavoro prima del contratto di soggiorno è compatibile con la disciplina del decreto flussi; la successiva mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non può essere valutata senza considerare l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro di partecipazione procedimentale, ma non esaminato in modo autonomo per effetto dell'accoglimento del motivo principale.
art. 24 c.p.a.
L'estensione della procura rilasciata per il ricorso introduttivo ai motivi aggiunti opera solo se il ricorso originario è ammissibile e procedibile; non consente di qualificare come ricorso autonomo un motivo aggiunto improprio privo di procura speciale quando il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile.
art. 73 c.p.a.
Utilizzato per sottoporre alle parti la questione rilevata d'ufficio relativa all'inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti per difetto di procura.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il provvedimento adottato all'esito di un riesame effettivo, caratterizzato da nuova istruttoria, nuova motivazione e valutazione di elementi sopravvenuti, è un atto propriamente confermativo che si sostituisce al precedente come fonte di disciplina del rapporto; conseguentemente, l'impugnazione del provvedimento originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando i motivi aggiunti sono impropri perché diretti contro un nuovo atto adottato all'esito del riesame e il ricorso introduttivo diviene improcedibile, essi richiedono una nuova e specifica procura speciale per poter essere qualificati come ricorso autonomo; in mancanza, sono inammissibili e non opera l'estensione della procura prevista dall'art. 24 c.p.a.
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno non consente di revocare automaticamente il nulla osta al lavoro subordinato quando il lavoratore straniero, entrato regolarmente in Italia con nulla osta e visto, abbia effettivamente instaurato un rapporto di lavoro con il datore titolare della quota di ingresso.
- Nel valutare gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro e la possibilità di permanenza del lavoratore straniero, l'amministrazione deve considerare l'effettiva assunzione, la non imputabilità della perdita del lavoro al lavoratore, la sua buona fede e la possibilità di subentro di un nuovo datore, applicando i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- La revoca del nulla osta non è legittima se motivata mediante un generico richiamo a un parere negativo dello Sportello Unico per l'Immigrazione, senza rendere comprensibili le ragioni ostative e senza valutare gli elementi concreti che dimostrano l'instaurazione del rapporto di lavoro e la posizione meritevole di tutela del lavoratore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2623/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2478/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1017/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1533/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1534/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 4209/2026 - Milano, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →