Cassazione Civile, Ordinanza n. 32959/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento di una somma dovuta in base a rapporto bancario ceduto dalla banca originaria a una società cessionaria del credito. L'opposizione era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione l'opponente ha dedotto tre gruppi di censure: 1) violazione delle norme sul deposito degli atti e sui termini istruttori, sostenendo che due estratti conto sarebbero stati inseriti tardivamente nel fascicolo monitorio senza regolare deposito e senza ordine di integrazione, con conseguente inutilizzabilità; 2) violazione delle regole su invio e contestazione degli estratti conto e sull'onere della prova, assumendo che la controparte dovesse provare anche l'effettiva ricezione degli estratti e che, in mancanza di loro tempestiva produzione, egli non potesse contestarli; 3) violazione delle norme sulla prova documentale, deducendo che, avendo disconosciuto le fotocopie degli estratti conto, sarebbe spettato alla società creditrice provarne la conformità agli originali e la riferibilità al rapporto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, rilevando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo opera una cognizione piena e la parte opposta può integrare o fornire nuove prove; inoltre, gli estratti conto, se non specificamente contestati nel loro contenuto, sono idonei a provare il credito, mentre il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche richiede una contestazione specifica della veridicità delle singole operazioni e non un generico disconoscimento della fotocopia.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385/1993
richiamato per la dichiarazione di cessione del credito depositata in giudizio; la Corte lo cita nel quadro del deposito documentale, senza svilupparne una specifica interpretazione autonoma.
art. 87 disp. att. c.p.c.
i documenti prodotti dopo la costituzione possono essere depositati in udienza e deve farsene menzione nel verbale; l'eventuale omissione del cancelliere non prova il mancato o tardivo deposito.
art. 183, comma 6, c.p.c.
richiamato come termine istruttorio oltre il quale, secondo la censura del ricorrente, i documenti non sarebbero stati depositabili; la Corte esclude la fondatezza della doglianza perché i documenti risultavano tempestivamente prodotti.
art. 638 c.p.c.
invocato dal ricorrente per contestare la regolarità del fascicolo monitorio; la Corte non accoglie la censura perché il giudizio di opposizione consente l'integrazione probatoria.
art. 640 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all'assenza di un ordine di integrazione del giudice monitorio; la Corte ritiene non decisiva la doglianza.
art. 115 c. 1 c.p.c.
richiamato nella censura sul materiale probatorio; la Corte ribadisce che il giudice di merito valuta autonomamente gli elementi probatori acquisiti.
art. 116 c.p.c.
richiamato nella censura sull'apprezzamento delle prove; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo corretta la valutazione degli estratti conto.
art. 2712 c.c.
per le riproduzioni meccaniche, il disconoscimento richiede una contestazione specifica della veridicità delle singole operazioni registrate, non un generico disconoscimento della fotocopia.
art. 2719 c.c.
la Corte esclude che fosse la norma pertinente per il disconoscimento degli estratti conto riprodotti meccanicamente; essa non regola il caso delle riproduzioni di supporti magnetici.
art. 1335 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'onere della prova dell'invio degli estratti conto; la Corte non accoglie la tesi perché la contestazione decisiva riguardava il contenuto e non la sola ricezione.
art. 1832 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di approvazione degli estratti conto e contestazioni; la Corte nega che le censure colpissero specificamente le risultanze contabili.
art. 2697 c.c.
richiamato quanto al riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che gli estratti conto, se non specificamente contestati, possono assolvere l'onere probatorio del creditore.
art. 645 c.p.c.
nel giudizio di opposizione il giudice procede a cognizione piena sull'esistenza del credito e sulla completezza della prova offerta dal creditore.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis 1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il controllo del giudice non è limitato alla verifica sommaria compiuta nella fase monitoria, ma si estende a una cognizione piena dell'esistenza del credito e della prova fornita dalle parti nelle due fasi del procedimento.
- La parte opposta può integrare in sede di opposizione la prova già prodotta nel monitorio e anche offrire nuovi mezzi di prova, con efficacia retroattiva rispetto alla domanda monitoria.
- Gli estratti conto bancari, se tempestivamente prodotti e non specificamente contestati nel loro contenuto, sono idonei a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del credito anche nel giudizio di opposizione.
- Il disconoscimento di una riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c. richiede una contestazione specifica della veridicità delle singole operazioni o dei dati riprodotti, non essendo sufficiente un generico disconoscimento della fotocopia ai sensi dell'art. 2719 c.c.
- L'eventuale omissione del cancelliere nell'annotazione del deposito documentale non è, da sola, prova del mancato o tardivo deposito del documento.
- Per contestare utilmente la prova documentale in materia bancaria non basta dedurre in modo generico l'inesattezza del saldo: occorre confrontarsi specificamente con le risultanze contabili e indicare gli errori, le voci non dovute o le nullità rilevanti.
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