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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31423/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere la stabilizzazione nei ruoli dell’ente pubblico/strumentale a decorrere dal 31 maggio 2008, con inquadramento nella posizione A2 del CCNL applicabile, in esito alla procedura prevista dalla l. n. 296 del 2006. La Corte d’Appello di Milano aveva riformato la decisione di primo grado e accolto la domanda, ritenendo utili ai fini del requisito di servizio anche le attività svolte in convenzione presso la Croce Rossa e irrilevante la mancanza di autorizzazione governativa all’assunzione, considerata mero adempimento istruttorio. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni (tra cui l’art. 1, comma 519, l. n. 296 del 2006, l’art. 39, comma 3-ter, l. n. 449 del 1997, l’art. 2, comma 1, l. n. 183 del 2010, gli artt. 4, 6 e 8 d.lgs. n. 178 del 2012, l’art. 16, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 2-bis, d.l. n. 148 del 2017, l’art. 97 Cost., gli artt. 33, comma 7, e 34 d.lgs. n. 165 del 2001), sostenendo che, per effetto della normativa sopravvenuta e della trasformazione dell’assetto organizzativo dell’ente, sarebbe venuta meno la possibilità oggettiva di procedere alla stabilizzazione, mancando ormai posizioni organiche coerenti con la condanna pronunciata dal giudice di merito. Tuttavia, prima della trattazione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, comunicata alla controparte ai sensi dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha precisato che la rinuncia al ricorso produce estinzione anche senza accettazione della controparte, purché intervenga prima dell’inizio dell’adunanza camerale o dell’udienza di discussione. Ha inoltre escluso che, in tale situazione, potesse farsi applicazione della disciplina della decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. o che potesse essere pronunciata condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Le spese del grado sono state poste a carico della parte rinunciante, mentre non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato. La sentenza impugnata, per effetto dell’estinzione, non viene esaminata nel merito in sede di legittimità e resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 519, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    invocato dal ricorrente come base della procedura di stabilizzazione contestata in cassazione

  • art. 39, comma 3-ter, l. n. 449 del 1997

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura sulla stabilizzazione

  • art. 2, comma 1, l. 4 novembre 2010, n. 183

    richiamato tra le norme dedotte in ricorso

  • artt. 4, 6 e 8 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178

    richiamati per sostenere la sopravvenuta riorganizzazione dell’ente e la soppressione delle posizioni organiche utili alla stabilizzazione

  • art. 16, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 2-bis, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 conv. con modif. dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172

    richiamato per sostenere effetti sopravvenuti sull’assetto del personale e sulla possibilità di stabilizzazione

  • art. 97 Cost.

    richiamato a sostegno del limite costituzionale all’assunzione/stabilizzazione nel pubblico impiego

  • artt. 33, comma 7, e 34 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamati per la disciplina del personale pubblico e delle situazioni di mobilità/disponibilità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per l’istanza di decisione successivamente proposta dal ricorrente

  • art. 390, comma 3, c.p.c.

    la rinuncia è stata comunicata alla controparte secondo tale disposizione; la Corte afferma che essa produce estinzione anche senza accettazione

  • art. 391 c.p.c.

    ritenuta la norma che governa la disciplina dell’estinzione conseguente a rinuncia, inclusa la regolazione delle spese

  • art. 96 c.p.c.

    esclusa la possibilità di condanna per responsabilità aggravata in presenza di rinuncia estintiva del ricorso

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato come possibile base per la compensazione delle spese, ove ne ricorrano i presupposti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    esclusa l’attestazione per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a seguito di rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata e proposta prima dell’inizio dell’adunanza camerale o dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte.
  • L’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia assorbe l’esame del merito e rende irrilevante la valutazione delle censure originariamente proposte.
  • Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, non può essere pronunciata condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., perché prevale l’effetto estintivo immediato dell’atto di rinuncia.
  • Nel giudizio estinto per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante; la compensazione resta possibile solo se ricorrono i presupposti di legge.
  • La rinuncia al ricorso esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile, poiché non vi è una decisione di merito o di rito di quel tipo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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