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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2488/2022 del 21/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'aumento di pena operato in sede di continuazione per i reati di truffa (vendita fittizia di autovetture online con incasso di caparre senza consegna). Deduce violazione di legge perché l'aumento in continuazione per il capo B) sarebbe superiore a quello inflitto in primo grado e, inoltre, perché la pena complessiva supererebbe il limite previsto dall'art. 81, comma 2, cod. pen.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sulla prima censura osserva che il punto relativo alla determinazione della pena nel primo grado (che aveva ritenuto più grave il capo A) non era stato impugnato in sede di appello, per cui l'eccezione dell'aumento superiore non è ammissibile in Cassazione e comporterebbe un sindacato di merito. Sulla seconda censura la Corte verifica i calcoli: la pena base, tenuta conto della recidiva specifica, era stata fissata in 1 anno e 5 mesi di reclusione e euro 1.100 di multa; il triplo di tale pena è 4 anni e 3 mesi e euro 3.300 di multa. La pena complessiva in continuazione risultava di 2 anni e 4 mesi di reclusione e euro 1.200 di multa (3 mesi e euro 100 per il capo B e 2 anni e 1 mese e euro 1.100 per la precedente sentenza), quindi inferiore al limite di cui all'art. 81, comma 2. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, codice penale

    art. 81, comma secondo, cod.pen.

    la Corte ha interpretato il limite triplo previsto dall'art. 81, comma 2, calcolando la pena base comprensiva degli effetti della recidiva specifica e verificando che la pena complessiva in continuazione risultasse inferiore al triplo di tale pena base

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile sollevare deduzioni che, di fatto, richiederebbero un sindacato di merito su profili non impugnati nei gradi precedenti: questioni non contestate in appello difficilmente possono essere utilizzate per ottenere la riforma in Cassazione.
  • Quando si contesta l'aumento di pena in continuazione occorre verificare preliminarmente se la determinazione della pena base sia stata effettivamente impugnata nei gradi precedenti; altrimenti la questione può essere dichiarata inammissibile.
  • Per valutare il rispetto del limite previsto dall'art. 81, comma 2, la pena base deve essere determinata includendo le aggravanti rilevanti (es. recidiva specifica) e soltanto dopo va calcolato il triplo per il raffronto con la pena complessiva.
  • Il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nell'aver proposto un ricorso inammissibile o infondato.
  • Nelle impugnazioni penali è importante predisporre nei gradi successivi motivi che attacchino espressamente i punti decisivi della determinazione della pena per non precludere la successiva verifica in sede di legittimità.

Testo integrale

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